Art. 42
2. I provvedimenti di diniego ovvero di parziale concessione dei contributi assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge su domande tempestivamente presentate, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono utili ai fini della concessione dei contributi avuto riguardo al disposto di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla reale situazione e consistenza degli edifici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 138, comma 21, L. R. 13/1998