Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 31
1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della succitata legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, gli alloggi realizzati negli ambiti di intervento unitario, rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, possono esercitare tale diritto, senza necessità di autorizzazione regionale, anche in un Comune diverso purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/1977.
2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere esercitato nei confronti degli alloggi compresi negli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico- artistico, ai sensi della legge 1089/1939, e successive modificazioni ed integrazioni.