Legge regionale 03 settembre 1996, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.
CAPO I
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO
1993, N. 34
Art. 1
1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 12/2003
CAPO II
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO
1993, N. 44
Art. 7
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993, le parole << del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria. >> sono sostituite dalle parole << del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni >>.
Art. 12
 (Determinazione del reddito annuo
agli effetti IRPEF)
1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) è così sostituita:
<< e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. >>.

CAPO III
 DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE SITO IN
COMUNE DI DUINO-AURISINA, LOCALITÀ VILLAGGIO DEL PESCATORE
Art. 14
 (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Trieste dei beni immobili
regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di
Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore.
Acquisizione in proprietà al Comune di Duino-Aurisina del
patrimonio immobiliare non abitativo)
1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene i rapporti di locazione attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari dei beni di cui al comma 1 fino alla loro scadenza, al cui verificarsi gli alloggi vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità, per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi già in gestione allo stesso Ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento.
3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore nonché i fabbricati non trasferibili all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, i fabbricati non adibiti ad uso abitativo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Duino-Aurisina, il quale mantiene i rapporti di locazione e di affittanza attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari e gli affittuari dei beni di cui al presente comma e può procedere alla loro alienazione conformemente alla normativa statale vigente.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Comma 2 bis sostituito da art. 130, comma 1, L. R. 13/1998
CAPO IV
 DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE SITO IN
COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO