<< Art. 6
(Manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio edilizio)
1. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli assume, nel proprio bilancio, le somme ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, destinandole ad iniziative in Cave del Predil e Riofreddo, fino ad esaurimento delle necessitā manutentive di carattere ordinario e straordinario del patrimonio edilizio abitativo.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli provvede all'esecuzione di un programma di manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il parere del competente Organo tecnico regionale, in particolare allo scopo di adeguare il complesso di Cave del Predil e Riofreddo alle condizioni ambientali della zona.
3. Per le finalitā indicate nei commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere all'Istituto medesimo uno speciale finanziamento una tantum pari a lire 4 miliardi.
4. Particolari esigenze urgenti di manutenzione ordinaria possono essere imputate al finanziamento previsto dal comma 3.
5. Le modalitā di erogazione del finanziamento di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale. >>.