Legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 18/1996.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
 (Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari)
1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico- istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;
b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi dalla legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 44/1996 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/96, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
2 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
3 Comma 3 bis abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013
Art. 15
1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo il numero 2) del primo comma è aggiunto il seguente:
<< 2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato; >>.

Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 44/1996
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 18
1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:
I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleSEGRETARIO
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulanaoperatore professionale II CategoriaAGENTE TECNICO

sono sostituite dalle seguenti:
I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleconsigliere
Azienda Servizi Sanitari Bassa FriulanaV livellocoadiutore


Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.