Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2006

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori >>.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000

Art. 3

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 49/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:

<< 2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:

a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;

b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;

c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3. >>.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1997.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, gli stanziamenti dei capitoli 877 dello stato di previsione dell'entrata e 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 660 milioni, suddiviso in ragione di lire 330 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.