Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2006
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori >>.
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
Art. 3
(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 49/1993)
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:
<< 2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3. >>.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1997.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, gli stanziamenti dei capitoli 877 dello stato di previsione dell'entrata e 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 660 milioni, suddiviso in ragione di lire 330 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.