Legge regionale 26 agosto 1996, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2006

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori >>.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
Art. 5
 (Norma finanziaria)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, gli stanziamenti dei capitoli 877 dello stato di previsione dell'entrata e 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 660 milioni, suddiviso in ragione di lire 330 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.