<< 2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3. >>.