Art. 6
(Norme igienico-sanitarie)
1. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.
3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.
4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalitą vengono equiparati ai rifugi escursionistici.