Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Art. 3
1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 25/2007
4 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 25/2007
5 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
7 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 47, lettera a), L. R. 13/2022