Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Art. 14
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 25/2007
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 3 sostituito da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024