Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Art. 12
1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).
3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 9, L. R. 13/2002
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 13/2002
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2007
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 25/2007
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 3, L. R. 25/2007
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 4, L. R. 25/2007
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 25/2007
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 6, L. R. 25/2007
10 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 11/2014