Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivitā venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 4
1. Nei confronti del daino (Dama dama) e del muflone (Ovis musimon) č ammessa esclusivamente la caccia di selezione per la quale valgono le norme di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993.
2. A decorrere dall'annata venatoria 1998-1999 anche nei confronti del camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) č ammessa esclusivamente la caccia di selezione di cui al comma 1.