Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 6/2008
2 Articolo 21 bis aggiunto da art. 45, comma 3, L. R. 6/2008
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 3
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur);
b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), colombaccio (Columba palumbus), marzaiola (Anas querquedula);
c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (Capreolus capreolus);
d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax rusticula), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), germano reale (Anas platyrhyncos), combattente (Philomachus pugnax), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), cornacchia nera (Corvus corone), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes);
f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (Cervus elaphus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus);
g) la specie cinghiale (Sus scrofa) e_ cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall_1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;
h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).

2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell' elenco di cui all' articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l' Assesore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all' articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3 bis, L. R. 14/1987
2 Abrogate parole al comma 1 dall'art. 1, comma 2 del Decreto dell'Assessore all'agricoltura, alla caccia ed alla pesca 28 agosto 1997, n. 189, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, della presente legge.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 20/2001
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 10/2003
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 10/2003
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1 quinquies, L. R. 14/2007
Art. 6
 
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
3 Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4 Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
6 Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
7 Comma 8 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 28/2017
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 45, comma 2, L. R. 10/2023
Art. 9
 
1. Per le specie di fauna selvatica escluse dall'elenco di cui all'articolo 18 della legge 157/1992 in forza dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato con le modalità di cui all'articolo 8 può autorizzare, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, specifiche forme di prelievo indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.
Art. 11
 
1. Nel Friuli-Venezia Giulia costituiscono prima attuazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, le zone precluse all'attività venatoria costituite in forza della normativa vigente lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché le altre misure di protezione ambientale adottate in applicazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, lungo le rotte medesime.
2. Al fine di dare piena attuazione alle norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sulla base di una ricognizione delle zone precluse all'attività venatoria costituite a qualsiasi titolo lungo le rotte di migrazione di cui al comma 1, individua con proprio decreto, sentiti gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984 e l'Organo gestore riserve, eventuali ulteriori zone di protezione da realizzarsi tramite la costituzione di oasi di protezione con le modalità previste dalla legge regionale 46/1984, ovvero tramite la costituzione di altre zone di divieto di attività venatoria previste dalla normativa vigente.
Art. 12
 
3. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, le parole << tutto il periodo dell'anno >> sono sostituite con le parole << tutti i giorni dell'anno >>.
4. Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.
5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione dei Distretti venatori, previo consenso dei direttori delle Riserve interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina.
6. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993 le parole << durante tutto l'anno >> sono sostituite dalle parole << tutti i giorni dell'anno >>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 29, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 30, L. R. 30/1999
Art. 13
 
1. Per le attività di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 56/1986, il Distretto venatorio competente, previo consenso del direttore della riserva interessata e sentito il consiglio direttivo, può autorizzare i titolari di allevamento cinofilo riconosciuto, ovvero addestratori professionali iscritti, limitatamente alle riserve di diritto del Comune di residenza o di sede dell'allevamento, ad addestrare i cani con le modalità previste dal citato articolo 7 della legge regionale 56/1986.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 31, L. R. 30/1999
Art. 15
 
1. Per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l'Amministrazione regionale, davanti alla Commissione prevista dall'articolo 17.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 17
 
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.
5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.
6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 32, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 32, L. R. 30/1999
3 Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 19
 
1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.
2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.
4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.
5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 4, L. R. 10/2003
2 Comma 6 interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 25/2005
3 Comma 6 sostituito da art. 45, comma 2, L. R. 6/2008
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 149, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 20
 
4. Il termine previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2 Comma 4 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3 Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
5 Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 3/2016
Art. 21
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992, la Regione istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà.
3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 33, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 34, L. R. 30/1999
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 37/2017
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 17, L. R. 37/2017 . Dall'1/1/2018 gli importi delle convenzioni in essere sono aggiornati secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.R. 37/2017.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 37/2017
Art. 21 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 45, comma 3, L. R. 6/2008
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Comma 5 abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 24
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1987, come interpretato autenticamente dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/1993, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 43, comma 35, L. R. 30/1999
Art. 25
 
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987, come aggiunto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 21/1993, è sostituito dal seguente: << Qualora in una riserva di caccia di diritto un numero di soci in possesso dei requisiti richiesti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia di selezione ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività per almeno un triennio un'unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. Ad avvenuto decorso del triennio la zona può essere modificata dall'assemblea della riserva solo per ragioni di carattere tecnico. >>.
2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997-1998.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 1 bis, L.R. 32/1993.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 8, L. R. 42/1996
Art. 40
 
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni impeditive di cui all'articolo 16 della legge regionale 21/1993 trovano applicazione anche qualora i compiti di vigilanza esercitati riguardino solo una parte delle riserve di caccia di diritto.
Art. 41
 
1. Esclusivamente per l'annata venatoria 1996-1997, l'Organo gestore riserve può disporre, in deroga al numero massimo dei soci fissato per ciascuna riserva di caccia di diritto dalla Commissione di cui all'articolo 3 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., la collocazione in riserva dei cacciatori richiedenti che risultino residenti da almeno tre anni nel territorio della riserva stessa, non siano soci di altre riserve ed abbiano presentato regolare domanda di ammissione per la riserva medesima, previo parere favorevole da parte dell'assemblea dei soci della riserva, nel rispetto delle graduatorie fissate per la riserva dall'Organo gestore riserve.
2. Le norme di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti delle riserve di caccia di diritto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 11/1983, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1991, limitatamente al raggiungimento di un numero di soci pari a quello determinato dalla Commissione di cui all'articolo 13 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., aumentato del 10 per cento.
3. Il requisito della residenza di cui al comma 1 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dall'annata venatoria successiva all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 394/1991, nelle riserve di caccia di diritto il cui territorio sarà interessato da parchi regionali o da riserve naturali, potranno essere collocati quali soci esclusivamente i cacciatori residenti nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale, ovvero nei Comuni confinanti con i perimetri del parco o della riserva naturale medesimi.