Art. 6 bis
(Utilizzo del contrassegno inamovibile)
1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalitą indicate con regolamento regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 6/2008