Art. 21 bis
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, la Regione provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla
legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.
2.
Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:
a) il conferimento presso idonei impianti;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l'eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, ne è autorizzata la loro alienazione.
4. La Regione cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati. Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 45, comma 3, L. R. 6/2008
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Comma 5 abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017