Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Parole sostituite alla Tabella A da art. 18, comma 1, L. R. 35/1996
Art. 2
1. 
( ABROGATO )
2. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 152, secondo comma, 153 e 154, terzo comma, della legge regionale 53/1981, con riferimento agli anni dal 1982 al 1993, le disponibilità risultanti dalla gestione relativa alle prestazioni di cui ai punti 6) e 7) del primo comma dell'articolo 153 alla chiusura dei diversi esercizi devono intendersi utilizzabili per l'erogazione delle medesime prestazioni nel corso degli esercizi successivi; per gli anni 1994 e 1995, in relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le disponibilità risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente devono intendersi utilizzabili unicamente per l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981.
4. All'articolo 153 della legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, i punti 6) e 7) sono abrogati;
b) al secondo comma le parole << ai punti 3) e 7) >> sono sostituite dalle parole << al punto 3) >>;
c) il terzo comma è abrogato.

7. Le prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981 cessano di essere erogate a cura dell'organo gestore del Fondo sociale entro il 31 luglio 1996.
8. Trova applicazione il sesto comma dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981 per quanto attiene alla rendicontazione della gestione relativa alle prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981. Le disponibilità risultanti dalla chiusura della predetta gestione al 31 luglio 1996, ivi compresi gli interessi attivi accreditati entro tale data, devono essere riversate all'Amministrazione regionale entro il 31 agosto del medesimo anno.
9. In relazione al disposto di cui al presente articolo e dell'articolo 154, terzo comma, della legge regionale 53/1981, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996:
a) il capitolo 569 è eliminato dall'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
b) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente agli oneri relativi alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.650 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.350 milioni per l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; a tal fine è istituito - alla rubrica n. 5 - programma 0.1.2. - spese correnti - categoria 1.2. - Sezione I - il capitolo 561 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Oneri relativi all'erogazione dell'indennità di mensa >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.350 milioni per l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul medesimo capitolo viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 1.350 milioni in termini di cassa per l'anno 1996;
c) il precitato capitolo 561 è inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
d) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente agli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1996 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; il predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni fa carico sul capitolo 8800 dello stato di previsione precitato il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, è elevato di pari importo, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1996 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul precitato capitolo 8800 è altresì elevato di lire 300 milioni per l'anno 1996;
e) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente alle imposte ed alle tasse relative alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1996 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; il predetto onere complessivo di lire 5.700 milioni fa carico sul capitolo 8801 dello stato di previsione precitato il cui stanziamento complessivo in termini di competenza è elevato di pari importo, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul precitato capitolo 8801 è altresì elevato di lire 800 milioni per l'anno 1996.

10. In relazione al disposto di cui al comma 8 lo stanziamento complessivo del capitolo 1050 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.450 milioni per l'anno 1996.
11. All'onere complessivo di lire 17.450 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1996 e lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede:
a) per lire 2.450 milioni per l'anno 1996 con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10;
b) per complessive lire 15.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 569: corrispondentemente deve intendersi revocata per pari importo la relativa autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

12. All'onere complessivo di lire 2.450 milioni per l'anno 1996 in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 25/2016
2 Comma 6 abrogato da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 25/2016
Art. 4
 (Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25, come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti a quelli di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31/1988, per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo; per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell'articolo 110 della legge regionale 47/1993, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico amministrativo legale.
2. Gli inquadramenti possono essere disposti per un massimo di 20 unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere, tredici in quella di segretario e uno in quella di coadiutore, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale e al progressivo verificarsi della medesima successivamente a tale data.
3. Il contratto di lavoro del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere inquadrato per mancanza del relativo posto in organico, è prorogato, nelle more del verificarsi della necessaria disponibilità, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
4. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine di collocazione del personale nelle rispettive graduatorie di merito delle selezioni pubbliche in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
5. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dal primo giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
7. Ai fini dell'inquadramento il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 29, comma 1, L. R. 31/1997
Art. 5
 (Inquadramento di dipendente in servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato)
1. Il dipendente in servizio, ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, presso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura con il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 48, può essere inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, profilo professionale dirigente agronomo.
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell'inquadramento il dipendente deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali.
4. Al dipendente inquadrato è corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento. Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19 sia inferiore a quello in godimento alla data di inquadramento, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e l'ammontare suddetto, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Trovano applicazione, nei confronti del dipendente inquadrato, gli articoli 145 e 199 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 53/1981, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle istanze e della documentazione ivi previste.
Art. 6
 (Inquadramento di personale comandato)
1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, può essere inquadrato, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla tabella << A >>.
2. L'inquadramento può essere disposto, nel limite massimo di 9 unità, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti con cui si è disposto il comando.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestito presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori.
5. Al personale di cui al presente articolo spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

6. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) del comma 5, è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza riferibile al biennio 1996- 1997, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 33/1987, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
7. Al personale inquadrato si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 2, L. R. 35/1996
Art. 7
1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.
3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.
4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.
5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
7. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:
100: punti 0,20
101: punti 0,40
102: punti 0,60
103: punti 0,80
104: punti 1
105: punti 1,20
106: punti 1,40
107: punti 1,60
108: punti 1,80
109: punti 2
110: punti 2,20
110 e lode: punti 2,40;
b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).

8. La Commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 9 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 47/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 31/1997
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 31/1997
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001
Art. 8
2. L'assunzione del personale avviene previo superamento di una prova vertente sui seguenti argomenti:
a ante) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
a) per il profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, amministrazione del patrimonio, scienza delle finanze;
b) per il profilo professionale di consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in materia di economia politica, politica economica, statistica metodologica ed economica;
c) per il profilo professionale di conservatore del Libro fondiario: risoluzione di quesiti in materia di pubblicità immobiliare e diritto privato con particolare riguardo ai Libri II, III, IV e VI del Codice civile, diritto tavolare;
d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia;
e) per il profilo professionale di consigliere geologo: risoluzione di quesiti in materia di geologia generale ed applicata, geografia fisica con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;
f) per il profilo professionale di consigliere ingegnere: risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;
g) per il profilo professionale di consigliere urbanista: risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, edilizia pubblica e privata.

4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono composte da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le funzioni di segreteria sono assolte da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di segretario.
5. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
8 bis.In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 3, L. R. 42/1996
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 42/1996
3 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 2, L. R. 47/1996
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 3, L. R. 47/1996
5 Comma 8 sostituito da art. 21, comma 4, L. R. 47/1996
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 21, comma 5, L. R. 47/1996
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 31/1997
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 31/1997
9 Comma 3 sostituito da art. 30, comma 3, L. R. 31/1997
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
11 Comma 3 ter aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
12 Comma 6 sostituito da art. 30, comma 5, L. R. 31/1997
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, L. R. 13/1998
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2000
Art. 9
 (Quota salario di riallineamento)
2. Al personale assunto in ruolo successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 8/1991 ed a quello inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, e degli articoli 22 come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 e 23 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 spetta, a decorrere dalle rispettive date d'assunzione o d'inquadramento, la quota salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 49/1984. Al relativo maturato di anzianità si applicano con le sopra indicate decorrenze le disposizioni di cui all'articolo 71 della legge regionale 44/1988.
3. Per la determinazione della quota salario di riallineamento di cui ai commi 1 e 2, la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 49/1984, va sostituita con la data di assunzione o d'inquadramento nel ruolo unico regionale. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s'intende, per il personale indicato al comma 1, lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'inquadramento dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 33/1987 oltre all'assegno di cui all'articolo 70 della legge regionale 44/1988 e per il personale indicato al comma 2 lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'assunzione o d'inquadramento dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 8/1991.
4. Al maturato di anzianità determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dell'articolo 165, comma 2, lettera b), della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dell'articolo 4, comma 5, lettera b), della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8/1991, dell'articolo 19, comma 4, lettera b), della legge regionale 17/1992 e dell'articolo 2, comma 5, lettera b), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 33 si applicano, con effetto dalle rispettive date d'inquadramento od assunzione in ruolo se successive al 31 dicembre 1988 e comunque con decorrenza non anteriore all'1 luglio 1989, le disposizioni di cui all'articolo 71 della legge regionale 44/1988.
5. Al personale riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1988, ai sensi dell'articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, il maturato di anzianità, determinato alla data di riassunzione ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 44/1988, viene rideterminato con effetto dalla data sopraindicata e comunque con decorrenza non anteriore all'1 luglio 1989 mediante applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 prevista ai sensi dei commi 2, 4 e 5, per maturato in godimento si intende lo stipendio attribuito alla data d'inquadramento o d'assunzione in ruolo in forza delle disposizioni ivi citate e di quelle contenute nel presente articolo, detratto lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e, se attribuiti alla data d'inquadramento o di assunzione, l'assegno di cui all'articolo 70 della legge regionale 44/1988 e l'aumento contrattuale di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8/1991. Per il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 11/1990 e dell'articolo 4 della legge regionale 7/1991 si detrae lo stipendio iniziale della qualifica d'appartenenza e l'assegno di cui all'articolo 70 della legge regionale 44/1988. Restano ferme le detrazioni degli eventuali scatti anticipati in godimento e dell'eventuale eccedenza del maturato come previsto dal comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 (Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo)
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s'intende lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 53/1981 in vigore alla data di assunzione.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 8/1991. Sono comunque valutate, ai fini del riconoscimento delle anzianità economiche ivi previste, le domande già presentate dai dipendenti regionali entro la suddetta data.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1997
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 37, comma 2, L. R. 31/1997
Art. 13
 (Procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge
regionale 11/1990)
2. Con riferimento alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990, in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, è comunque ammesso agli scrutini per merito comparativo riferiti alla decorrenza 1 gennaio 1989 il personale che ne abbia maturato il diritto e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 31/1997
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 2, L. R. 31/1997
3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 32, comma 3, L. R. 31/1997
Art. 14
1. I provvedimenti di inquadramento adottati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11/1990 continuano a spiegare i loro effetti anche successivamente alla definizione delle procedure di rinnovazione del procedimento attuativo dell'articolo 172 della legge regionale 53/1981, fino a quando non trovi definizione legislativa la posizione giuridica di coloro che, già vincitori del concorso annullato, non risultino rientrare tra i vincitori della procedura rinnovata e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie rinnovate, un disegno di legge che preveda l'inquadramento anche in soprannumero del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche conferite con i provvedimenti concorsuali annullati con decorrenza dalla data prevista dai medesimi provvedimenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 76, comma 1, L. R. 1/1998
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 18/1998
Art. 15
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 2, L. R. 10/2002
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 10/2002
Art. 16
 (Soppressione del parere del Consiglio organizzativo)
1. Con riferimento al disposto di cui agli articoli 60, comma 3, e 78 della legge regionale 18/1996, la fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo deve intendersi soppressa - ove non ancora esperita - anche con riguardo ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 17
 (Erogazione dell'indennità di buonuscita e relativa
anticipazione)
1. In attesa della nuova disciplina da definirsi in sede di contrattazione sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la Regione è autorizzata ad erogare l'indennità di buonuscita e la relativa anticipazione limitatamente al maturato al 31 dicembre 1995, in forza delle disposizioni di legge in vigore alla predetta data.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera b), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.