Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 40/1996
2 Articolo interpretato da art. 74, comma 1, L. R. 13/1998
3 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 31/1996
3 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera i), L. R. 12/2016
Art. 9
1. Nel testo degli articoli 160, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e 149, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, le parole << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 11/1983 >> sono sostituite dalle parole << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983 >>.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 41/2017
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 18, comma 5, L. R. 10/1997
2 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera vv), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera j), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 15
 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 49/1993)
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, sono abrogate le parole << ed alle prestazioni effettivamente occorrenti >>.
2.
I commi 6, 11 e 12 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituiti dall'articolo 7 della legge regionale 20/1995, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:

3. Per l' anno 1996 le domande dei soggetti interessati di cui al comma 11 dell' articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 2, devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 17
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 50, comma 1, L. R. 31/1996
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 33, lettera c), L. R. 9/2008
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 23
2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 16/1967, le parole << 50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale >> sono sostituite dalle parole << 40 per cento >>.
4. All'articolo 9, primo comma della legge regionale 16/1967, sono aggiunte, in fine, le parole << nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili >>.
7. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 32/1995, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<< g) mutui per la formazione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 300 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 5 e 8 del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 24 settembre 1997. La Commissione si riserva la valutazione dei rimanenti commi.
3 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24
1. La disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, trova applicazione soltanto alle opere di sistemazione agraria connesse ai piani di riordino fondiario la cui approvazione sia pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27
1. Il contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, si intende finalizzato alla realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché di interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, compresa l'acquisizione di attrezzature e di quant'altro direttamente connesso all'esercizio degli stessi.
2. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 50/1993, le parole << nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti >> sono abrogate.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 116, comma 3, L. R. 13/1998, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 48, comma 2, L. R. 18/2003
2 Le disposizioni del presente articolo, abrogato dall'art. 44, comma 1, L.R. 8/1999, continuano ad applicarsi fino al verificarsi di quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della medesima L.R. 8/1999.
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 18/2003
4 Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 9/2009
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 18/2004
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 34
 (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge
regionale 55/1986)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano altresì applicazione per le opere pubbliche realizzate con finanziamento regionale, nell'ambito delle zone terremotate, dai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, qualora almeno uno dei contratti d'appalto relativi ai lotti delle stesse sia stato finanziato, in tutto o in parte, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 7, L. R. 42/1996