Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

Art. 30

(Norma transitoria)

1. Il primo piano triennale di intervento si riferisce al triennio 1997-1999.

2. Per l'anno 1996 viene predisposto un piano annuale con le modalità previste dall'articolo 18, prescindendo dal parere delle Amministrazioni provinciali interessate.

3. Per l'esercizio 1996 le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere inviate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale. Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio.

4. Le domande per l' anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996.

(1)(2)

Note:

Comma 4 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 31/1996

Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 37/1996