Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014
Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.
Art. 13
(Grafia ufficiale della lingua friulana) (1)
1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo << La grafia friulana normalizzata >> del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:
a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma << ts >> con il segno << z >>;
b) sostituzione del digramma << cu+vocale >>, nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma qu+vocale >>.
3.
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Articolo sostituito da art. 124, comma 4, L. R. 13/1998
2 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007