Art. 3
(Contesto europeo)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversitā culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che č parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.