Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.
Art. 19
 (Interventi ammissibili a finanziamento)
2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:
a) nel settore degli studi e delle ricerche: indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;
b) nel settore della stampa, dell' editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;
c) nel settore della scuola: corsi di informazione ed aggiornamento, premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;
d) nel settore dello spettacolo: reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali e musicali operanti per la conoscenza e la diffusione nonché per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale friulano;
e) nel settore della toponomastica: raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 124, comma 9, L. R. 13/1998
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 124, comma 9, L. R. 13/1998
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 124, comma 9, L. R. 13/1998
4 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 44, L. R. 2/2000
5 Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 45, L. R. 2/2000
6 Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.