Legge regionale 19 febbraio 1996 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 21/02/1996
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, << Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici >>.
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 34/1989)
1. L'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
1. Le indennità di carica previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63, sono determinate nei seguenti nuovi importi annuali: lire 20.000.000 per il Commissario; lire 16.000.000 per il Commissario aggiunto; lire 14.000.000 per l'Assessore. >>.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, come sostituito dall'articolo 1, fanno carico al capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.