Art. 1
(Concessioni per l'esercizio del
trasporto pubblico locale)
1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale più coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali per il trasporto pubblico locale, nonché alla delega alle Province delle competenze relative alla concessione delle linee sulla base del Piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma.
2. Le procedure rispettano modalità e criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
4. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 20/1997