Legge regionale 09 febbraio 1996, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 1
 (Concessioni per l'esercizio del
trasporto pubblico locale)
2. Le procedure rispettano modalità e criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 20/1997