﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 febbraio 1996

      , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del Bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Partizione di cui fa parte l'art. 23, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALIIN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DIAUTONOMIA E INTERVENTI PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo54 dello Statuto speciale di autonomiaai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n.  10)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In  attuazione dell'articolo  54  dello  Statuto speciale  di  autonomia, nonché in attuazione  della  legge regionale  9  marzo  1988, n.  10, e delle successive  leggi regionali  in materia di devoluzione di funzioni  agli  enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo   66  della  legge  regionale  10/1988,   come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1  febbraio 1993,  n.  1 - la somma complessiva di lire 107.000  milioni per  l'anno  1996, da trasferirsi alle Province, ai  Comuni, alle  Comunità  montane  ed alla  Comunità  collinare  del Friuli secondo quanto previsto dal presente Capo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno  1996,  la  somma  complessiva  di  lire   107.000 milioni, di cui:<p style="text-align: justify;">a)   lire 34.000 milioni destinati alle Province;</p><p style="text-align: justify;">b)   lire 68.000 milioni destinati ai Comuni;</p><p style="text-align: justify;">c)   lire  5.000   milioni  destinati   alle  Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimenti alle Province)(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera  a), alle  Province  è  assegnata la somma complessiva  di  lire 34.000 milioni, suddivisa in ragione di:<p style="text-align: justify;">a)    lire  24.000  milioni ai sensi dell'articolo  54 dello  Statuto  speciale di autonomia,  per  lo  svolgimento delle  funzioni  trasferite ai sensi della  legge  regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive  leggi  regionali in materia  di  devoluzione  di funzioni  agli  enti locali, ivi compresi, nella  misura  di lire  1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di  cui all'articolo  3, comma 1, della legge regionale  31  gennaio 1989, n.  5;</p><p style="text-align: justify;">b)    lire  10.000  milioni per lo  svolgimento  delle funzioni trasferite ai  sensi della legge regionale 10/1988, e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e   delle successive  leggi  regionali in materia  di  devoluzione  di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi  ed alle  iniziative dirette per investimenti, di cui lire 2.000 milioni  da destinare agli interventi di edilizia scolastica previsti  dall'articolo 27, comma 1, della  legge  regionale 10/1988.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è  autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni  per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al  capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è  autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni  per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al  capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimenti ai Comuni)(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera  b), ai Comuni è assegnata la somma di lire  44.000 milioni  per  l'anno 1996, ai sensi dell'articolo  54  dello Statuto  speciale  di  autonomia, per lo  svolgimento  delle funzioni  trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e   delle successive  leggi  regionali in materia  di  devoluzione  di funzioni agli enti locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni  è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai  sensi  dell'articolo 28, comma 1, della legge  regionale 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto  allo studio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni  capoluogo  è assegnata l'ulteriore  somma  di  lire 5.000  milioni  per  l'anno 1996, per lo  svolgimento  delle funzioni  in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei  maggiori  oneri derivanti dalla notevole presenza,  nel territorio,  di servizi pubblici e privati convenzionati  di particolare   importanza,  nonché   di   attività   aventi rilevanza provinciale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata  ai Comuni di supporto comprensoriale  l'ulteriore somma  di  lire  3.000  milioni  per  l'anno  1996,  per  il finanziamento  dei maggiori oneri derivanti dalla  presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata  ai Comuni con una popolazione tra i  5.000  ed  i 15.000   abitanti,  quale  risulta  dall'ultimo   censimento ufficiale della popolazione, l'ulteriore somma di lire 7.000 milioni  per  l'anno 1996 per lo svolgimento delle  funzioni trasferite  ai  sensi  della  legge  regionale  10/1988,   e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi  regionali in materia di devoluzione di funzioni  agli enti   locali  relativamente  ad  interventi  ed  iniziative dirette  per  investimenti, da ripartire per  due  terzi  in ragione  del  numero di abitanti e per un terzo  in  ragione dell'estensione territoriale di ciascun Comune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per le finalità previste dai commi da 1 a 4  è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al  capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  5  è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al  capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimenti alle Comunità montanee alla Comunità collinare del Friuli)(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera  c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, suddivisa in ragione di:<p style="text-align: justify;">a)   lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto  speciale  di  autonomia, per lo  svolgimento  delle funzioni  trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e   delle successive  leggi  regionali in materia  di  devoluzione  di funzioni agli enti locali;</p><p style="text-align: justify;">b)   lire   2.000   milioni per  lo  svolgimento  delle funzioni  trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e   delle successive  leggi  regionali in materia  di  devoluzione  di funzioni  agli enti locali relativamente agli interventi  ed alle iniziative dirette per investimenti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è  autorizzata  la spesa di lire 3.000 milioni  per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è  autorizzata  la spesa di lire 2.000 milioni  per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al  capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni)(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale,  in  un'ottica  di razionalizzazione   della   pubblica   amministrazione,   è autorizzata   a   concedere  assegnazioni straordinarie  per favorire  le  convenzioni   tra  Comuni  nelle  forme di cui all'articolo  24 della legge 8 giugno 1990, n.  142.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi   sul   Bollettino  Ufficiale   della   Regione, determina  in  via preventiva la misura e  le  modalità  di concessione  ed erogazione delle assegnazioni straordinarie, attenendosi  ai seguenti criteri:<p style="text-align: justify;">a)    dimensione demografica dell'ente  locale,  quale risulta  dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, favorendo  le  forme di collaborazione tra  piccoli  Comuni, fermo  restando  che per i Comuni sino a 5.000  abitanti la misura  dell' assegnazione  straordinaria  deve  essere più elevata;</p><p style="text-align: justify;">b)    durata   della  convenzione:  in  particolare le assegnazioni   straordinarie  devono  essere  commisurate al periodo di  vigenza delle convenzioni;</p><p style="text-align: justify;">c)    entità e tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma  collaborativa.</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Le  domande  per  l'ottenimento delle assegnazioni straordinarie di cui al  comma  1, eventualmente comprensive degli  studi  di fattibilità per  l'ottenimento di migliori condizioni  di  gestione per l'attuazione delle finalità di cui al medesimo comma  1,  devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  deliberazione  di cui al comma 2  dai  Comuni interessati o da  altro soggetto pubblico da  essi formalmente  delegato  e  già  istituito, corredate    della     documentazione    specificata   dalla deliberazione  di  cui  al comma 2.<p><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Non  sono  ritenute  ammissibili  le  domande   di concessione  delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla  parte  in cui si riferiscono a convenzioni non  ancora stipulate  alla  data di presentazione delle domande  stesse ovvero  in relazione alle quali i Comuni fruiscano di  altre forme di finanziamento pubblico.<p><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al  capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 4, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 6, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 31/1996</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALIPER FINALITÀ SPECIFICHE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamenti straordinari alle Comunità montanerelativi all'anno 1996)(programma  0.7.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere    alle   Comunità   montane   un   finanziamento straordinario  di  lire 5.300 milioni,  di  cui  lire  1.800 milioni ad integrazione del contributo già concesso per  le spese correnti relative all'anno 1995 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n.  39, e lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1996.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  finanziamento è ripartito fra le  Comunità montane  ai  sensi  dell'articolo 21, comma  2  della  legge regionale 39/1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico per  lire  1.800  milioni al capitolo 961 e per  lire  3.500 milioni  al  capitolo  959 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1,   della  legge  regionale  25  giugno  1993,  n.  50,  è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo  967  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  alle  Comunità montane un finanziamento  per  la redazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, previsti  dall'articolo 15 della legge  regionale  4  maggio 1973, n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   La ripartizione del finanziamento di cui al comma 7   tra  le  Comunità  montane  è  disposta  dalla  Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:<p style="text-align: justify;">a)    per metà in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità;</p><p style="text-align: justify;">b)    per metà in base alla popolazione residente  su detto   territorio,   quale  risulta   da   dati   ufficiali dell'ISTAT.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  7  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo  986  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi ai commi 1 e 7 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contributi a Comuni e Province per l'adeguamentodegli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza)(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1,  della  legge  regionale 14 febbraio  1995,  n.  8,  come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale  11  aprile 1995,  n.  17, e modificato dal comma 9, relativamente  agli interventi  a  favore  dei Comuni, è autorizzato  nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 2.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1997 al 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  4.000  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1,   della   legge   regionale   8/1995,   come   sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, relativamente agli  interventi  in favore delle Province,  è  autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1997 al 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  2.000  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Nel  testo dell'articolo 5 della legge regionale 8/1995,   come  sostituito  dall'articolo  1   della   legge regionale 17/1995, e modificato dall'articolo 6 della  legge regionale 29 maggio 1995, n.  22, è abrogato il comma 5.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   Le domande per la concessione dei contributi  di cui  all'articolo 5 della legge regionale  8/1995,  come  da ultimo  modificato dal comma 9, per gli anni  successivi  al 1995 devono pervenire entro il 31 agosto.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Sono ammesse al riparto dei finanziamenti disposti dai  commi  9  e  13 dell'articolo 5 della  legge  regionale 8/1995, e successive modifiche ed integrazioni, e non ancora impegnati al 31 dicembre 1995, le domande pervenute oltre  i termini ivi previsti, nonché le domande presentate ai sensi del  comma  10  relativamente ai mutui il  cui  ammortamento decorra dal 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 10 da  art. 22, comma 3, L. R. 1/2000</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ACCORDI DI PROGRAMMA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Accordi di programma)(programma 0.6.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1,  della  legge  regionale 2 settembre 1991,  n.  39,  come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge  regionale 28  aprile  1994,  n.  5 è autorizzata  la  spesa  di  lire 779.500.000 per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 779.500.000 fa carico al capitolo  912  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    È revocata la spesa di lire 19.000 milioni come rideterminata   e   così  autorizzata   per   l'anno   1997 dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale  8/1995,  a carico  del  capitolo corrispondente al capitolo  910  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L' Amministrazione  regionale,  nell' ambito  di un  accordo   di   programma  stipulato   ai   sensi   della legge 142/1990, è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per    interventi   di   ristrutturazione,   ripristino    e manutenzione straordinaria degli immobili, della  viabilità e   dell'area   verde  del  comprensorio  dell'ex   Ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso con l'osservanza delle procedure previste dalla legge  regionale 31   ottobre   1986,  n.  46,  e  successive  modifiche   ed integrazioni. L'erogazione è disposta in via anticipata  ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  4  è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  1.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno  degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.000 milioni  fa carico al capitolo 951 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   La Giunta regionale determina, in via preventiva, la  misura  e le modalità di concessione ed erogazione  dei finanziamenti,  attenendosi al criterio  di  dare  opportuno completamento alle opere iniziate ed a quelle immediatamente cantierabili.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Viabilità comunale)(programma 1.5.1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere   al   Comune   di  Pordenone   un   finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento  di opere di viabilità comunale già assistite da finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n.  22, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 39/1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Sono ammissibili a finanziamento, previo  parere favorevole   del  Comitato  tecnico  regionale,   le   spese generali, di collaudo e per revisione prezzi nelle  aliquote e nei limiti previsti dalla vigente normativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    La  concessione e l'erogazione del finanziamento avvengono  in  un'unica  soluzione  su  presentazione   alla Direzione  regionale della viabilità  e  dei  trasporti  di apposita istanza da parte del Comune di Pordenone, corredata della   deliberazione  comprovante  le  maggiori  spese   da sostenere.  Nel decreto di concessione vengono  stabiliti  i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 3730 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Accordi di programma. Interventifinanziati con ricorso a mutuo)(programma 0.6.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1,  della  legge  regionale  7 settembre  1992,  n.  30,  è autorizzata  la  spesa complessiva di lire  24.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 19.000 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto onere complessivo  di  lire  24.000 milioni  fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALIDELLA SPESA SANITARIADI PARTE CORRENTE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamento integrativo regionaleper la spesa sanitaria di parte corrente)(programma 2.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma  1,  del  decreto  legge 28  dicembre  1989,  n.  415, convertito  con modificazioni nella legge 28 febbraio  1990, n.  38,  come  modificato dall'articolo 4, comma  11,  della legge  30 dicembre 1991, n.  412, nonché al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n. 724,  ed  al fine di assicurare la continuità del  servizio sanitario    nell'ambito    del    Friuli-Venezia    Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere  agli enti  che  esercitano  le  funzioni del  Servizio  sanitario nazionale   finanziamenti  integrativi  delle   assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui  all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833, determinati per ciascun ente ai sensi delle leggi  regionali 15 maggio 1985, n.  21 e 18 luglio 1985, n.  28.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     La  ripartizione  e  la  rendicontazione   dei finanziamenti  di  cui al comma 1 avviene  con  le  medesime modalità  prescritte dalla vigente legislazione  statale  e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata  la  spesa di lire 358.000  milioni  per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il  predetto  onere di lire 358.000  milioni  fa carico  al  capitolo  4371 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI DI PARTE CORRENTENEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI</span></p><a name="art12"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  12</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTOREDELLA TUTELA DELL'AMBIENTE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Cartografia tecnica regionale)(programmi  0.5.2. , 0.5.1. e 1.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 1 marzo 1988, n.  7, come  sostituito dall'articolo 2  della legge  regionale  27 dicembre  1991,  n.  63, nonché dall'articolo 4,  comma  1, lettera d), della legge regionale 63/1991, è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  9.000  milioni,  suddivisa  in ragione  di  lire 2.000 milioni per l'anno 1996, lire  1.000 milioni  per  l'anno  1997 e lire 6.000 milioni  per  l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  9.000 milioni fa carico al capitolo 2022 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale    63/1991,   l'Amministrazione    regionale    è autorizzata  a  sostenere le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), della  legge  regionale 63/1991, come definiti dal  progetto generale   del  sistema  cartografico  regionale,   per   la realizzazione  di  una  rete  di  servizio  decentrata   sul territorio  regionale  per  la gestione  delle  informazioni cartografiche  e territoriali e per l'accesso  alle  stesse, ivi  comprese  le spese per l'allestimento di  locali  e  di impianti,  l'acquisto e la manutenzione  di  attrezzature  e strumentazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  3  è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  3.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  3.000 milioni fa carico al capitolo 2024 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    La  spesa di lire 1.000 milioni autorizzata  per l'anno 1997 dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 8/1995,  è  ridotta di lire 500 milioni, fermo restando  il residuo  onere  a carico del capitolo 2220  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Per le finalità previste dall'articolo  14  bis della  legge  regionale 9 maggio 1988, n.  27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n.  15, è  autorizzata  la spesa di lire 1.500 milioni  per  l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al  capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge  regionale  20 maggio 1988 n.  34, è  autorizzata  la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo  2755  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Opere e interventi a servizio del territorio)(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3.,1.1.2. e 1.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1  e  2, della legge regionale 7 settembre 1987, n.  30, come modificato   dall'articolo  31  della  legge  regionale   28 novembre  1988, n.  65, e integrato dall'articolo 195  della legge  regionale  5/1994, nonché per le finalità  previste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge  regionale 2 maggio 1988, n.  25, è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 11.000 milioni fa carico al  capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    È  revocata  la  spesa di  lire  3.000  milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 34, comma 5, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1,  lettera a), della legge regionale 4 settembre  1991,  n. 41,  è  autorizzata  la  spesa complessiva  di  lire  5.000 milioni,  suddivisa  in ragione di lire  3.000  milioni  per l'anno 1996 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  5.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1,  della  legge regionale 5/1994, è autorizzata  la  spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.500 milioni fa carico al capitolo 2432 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Per le finalità previste dagli articoli 3  e  4 della   legge  regionale  4  settembre  1991,  n.   42,   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  6.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  6.000 milioni fa carico al capitolo 2451 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   È  revocata  la  spesa di  lire  2.000  milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   La  spesa di lire 2.500 milioni autorizzata  per l'anno 1997 dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 8/1995  è ridotta di lire 2.200 milioni, fermo restando  il residuo  onere  a carico del capitolo 2453  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1,  lettera c) della legge regionale 41/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  2442  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n.  22, dagli articoli 6 e 7, comma  1,  della legge regionale 17 agosto 1985,  n.  38,  e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre  1985,  n. 54,  è  autorizzata  la spesa complessiva  di  lire  10.000 milioni,  suddivisa  in ragione di lire  6.000  milioni  per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   Il  predetto onere complessivo  di  lire  10.000 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>   È  revocata  la  spesa di  lire  7.500  milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1,  della  legge 1 dicembre 1986, n.  879, è autorizzata la spesa di lire 18.494.117.006 per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Il predetto onere di lire 18.494.117.006 fa carico al  capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>   Per  le finalità previste dal R.D. 30  dicembre 1923, n.  3267, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal  R.D. 13 febbraio 1933, n.  215, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo  2496  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Per le finalità previste dagli articoli 3, comma 1,  lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre  1981, n. 63, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 27  dicembre  1986, n.  60, è autorizzata la spesa di  lire 4.050 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Il predetto onere di lire 4.050 milioni fa carico al  capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1,   lettera   b),  della  legge  regionale  63/1981,   come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  4.500  milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e lire 3.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  4.500 milioni fa carico al capitolo 2664 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>   È  revocato  il limite d'impegno  di  lire  350 milioni   autorizzato  per  gli  anni  dal  1994   al   2003 dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale  1/1993,  a carico  del  capitolo corrispondente al capitolo 2660  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma,  lettera  a),  della legge  regionale  63/1981,  come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, ed integrato  dall'articolo 1 della legge regionale 6  dicembre 1991,  n.  56,  è autorizzato nell'anno 1996 il  limite  di impegno di lire 350 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2005.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>   L'onere  complessivo  di  lire  1.050  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 2660 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>  In relazione alla urgente necessità di garantire l'approvvigionamento   idrico   del   Comune   di   Paularo, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  al Comune  stesso un finanziamento straordinario  di  lire  800 milioni,  suddivisi  in  ragione di  lire  400  milioni  per ciascuno   degli  anni  1996  e  1997,  per  interventi   di risanamento    della    rete   di    distribuzione    idrica dell'acquedotto  nonché per le opere di presa  e  manufatti annessi dell'acquedotto comunale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span>   La domanda per la concessione del contributo  di cui  al  comma  30  è  presentata alla Direzione  regionale dell'ambiente  entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore della presente legge, corredata del progetto esecutivo degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Per  la  concessione  e l'erogazione del contributo  trovano applicazione  gli  articoli 8 e 9 della legge  regionale  31 ottobre   1986,   n.  46,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  30  è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  800  milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno  degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa  carico al capitolo 2369 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">34.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge  regionale  18 luglio 1991, n.  28, è autorizzata  la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span>  Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo  2293  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2  della legge  regionale  29  dicembre 1976 n.  68, come  sostituito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale   19  giugno 1985, n.  25, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span>  Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo  2360  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">38.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 3  e  7 della  legge regionale 28/1991, è autorizzata la  spesa  di lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">39.</span>  Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  2291  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">40.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge  regionale  28  agosto 1989,  n.  22,  come  integrato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1990, n.  18, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span>  Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo  2272  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Opere a servizio del territorio.Interventi finanziati con ricorso a mutuo)(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1. e 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge  regionale 4 settembre 1990, n.  40, è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  6.000  milioni,  suddivisa  in ragione  di lire 2.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1996 al 1998.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  6.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    È  revocata  la  spesa di  lire  1.500  milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo  2364  dello stato di previsione  del  bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    È  revocata  la  spesa di  lire  2.000  milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 35, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo  2431  dello stato di previsione  del  bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    La  spesa di lire 2.000 milioni autorizzata  per l'anno 1996 dall'articolo 37, comma 4, della legge regionale 8/1995,  deve intendersi autorizzata per l'anno 1997,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2452  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1,  lettere  c)  e  d),  della legge regionale  42/1991,  è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al  capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    È  revocata  la  spesa di  lire  4.000  milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    È  revocata  la  spesa di  lire  3.000  milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/1999</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Opere a servizio del territorio.Interventi finanziati con fondi statali)(programma 1.2.1. e 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge  regionale 22/1982, dagli articoli 6  e  7,  comma  1, della legge regionale 38/1995, e dall'articolo 2 della legge regionale  54/1985, è autorizzata la spesa  di  lire  4.000 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al  capitolo 2505 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1,   lettera   b),  della  legge  regionale  63/1981,   come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al  capitolo 2668 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Opere e interventi a servizio dell'ambiente forestale)(programmi 1.3.2., 1.3.3 e 1.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per  le finalità previste dal R.D. 215/1933,  e dalla   legge  regionale  27  novembre  1972,  n.   55,   è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al  capitolo 2900 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e  secondo  comma,  e 29 - come modificato dall'articolo  52 della  legge  regionale 24 luglio 1982, n.  45 - della legge regionale  22/1982, è autorizzata la spesa  di  lire  5.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al  capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11, della  legge regionale 22/1982, è autorizzata la  spesa  di lire 100 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo  2951  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    La  spesa  complessiva di  lire  2.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli  anni  1996 e 1997, autorizzata per la quota  di  lire 1.000  milioni  relativa  all'anno 1996,  dall'articolo  46, comma  4,  della legge regionale 5/1994, e per la  quota  di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1997, dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 50 milioni  per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il  residuo onere a carico del capitolo 3000 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma,  numero  3), e terzo comma della legge  regionale  24 gennaio   1983,   n.  11,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000  milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma,  numero  2), della legge regionale 11/1983,  come  da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale  30 gennaio  1989, n.  2, limitatamente agli interventi previsti dall'articolo  46,  comma 6, della legge  regionale  5/1994, come  modificato  dall'articolo 27,  comma  1,  della  legge regionale  25 ottobre 1994, n.  14, è autorizzata la  spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 3.000 milioni  per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al  capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   È  revocata  la  spesa di  lire  2.000  milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 42, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4,   della  legge  regionale  8  giugno  1993,  n.  35,   è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Il predetto onere di lire 70 milioni fa carico al capitolo  3021  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n.  8, come  modificato  dall'articolo  13  della  legge  regionale 22/1982,  nonché dall'articolo 2 della legge  regionale  22 gennaio  1991, n.  3, è autorizzata la spesa di lire  1.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 5  della legge  regionale  8/1977,  come modificato  dall'articolo  3 della  legge regionale 3/1991, e dall'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1993, n.  22, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo  2813  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 3,  della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo  2808  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge regionale 22 dicembre 1971, n.  59, come modificato ed interpretato dalla legge regionale 20 dicembre 1976, n.  65 e dall'articolo 17 della legge regionale 12 agosto 1975, n.  58 e per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, della legge  regionale  5 febbraio 1992, n.  4, è autorizzata  la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo  2811  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2  della legge  regionale  65/1976, come integrato  dall'articolo  14 della  legge regionale 22/1982, è autorizzata la  spesa  di lire 200 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>  Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo  2812  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>  La spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996, come autorizzata dall'articolo 44, comma 7, della legge regionale 5/1994  e  ridotta dall'articolo 41, comma  9,  della  legge regionale  8/1995,  è ulteriormente  ridotta  di  lire  200 milioni,  fermo  restando  il residuo  onere  a  carico  del capitolo  corrispondente al capitolo  2870  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 65/1976 è autorizzata la spesa di lire  300 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>  Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo  2870  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>    Per  completare  l'attuazione  del  &lt;&lt; Progetto viabilità di servizio forestale, zona ceduo, nelle province di  Udine  e  Pordenone &gt;&gt; finanziato dallo  Stato  ai  sensi dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983,  n.   730,  è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del  CIPE 19  dicembre  1989,  delle  quote di  finanziamenti  statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 558.982.913. A  tal fine è autorizzata la spesa di lire 558.982.913  per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>  Il predetto onere di lire 558.982.913 fa carico al capitolo  2886  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>  Per la liquidazione delle perizie di revisione dei prezzi  contrattuali derivanti dall'esecuzione - nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 9, della legge regionale 22/1982,  e  successive modifiche ed  integrazioni  -  delle strade forestali previste dai programmi finanziati dal Fondo investimenti e occupazione ai sensi dell'articolo  21  della legge 20 aprile 1983, n.  130, e dell'articolo 37 della legge 730/1983,  è autorizzata la spesa di lire 550  milioni  per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span>  Il predetto onere di lire 550 milioni fa carico al capitolo  2887  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><strong>32.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>33.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>34.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>35.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Opere e interventi a servizio dell'ambiente forestale.Interventi finanziati con fondi statali)(programma 1.3.2. e 1.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per  le  finalità  previste dal RD  215/1933  e dalla  legge regionale 55/1972, è autorizzata la  spesa  di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 2902 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    La  spesa di lire 2.000 milioni autorizzata  per l'anno   1996  dall'articolo  149,  comma  7,  della   legge regionale  8/1995, è ridotta di lire 1.500  milioni,  fermo restando  il residuo onere a carico del capitolo 2940  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma,  numero  2), della legge regionale 11/1983,  come  da ultimo  modificato  dall'articolo 92 della  legge  regionale 2/1989, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale,  ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale  adottato o  approvato  ai  sensi  della legge regionale  11/1983,  è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Edilizia abitativa)(programmi 1.4.1. e 4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge  regionale  17 giugno 1993, n.  45, è autorizzata  la spesa  complessiva  di  lire 20.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni  1996 e 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto onere complessivo  di  lire  20.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Il  limite  di impegno di lire  20.000  milioni, autorizzato per l'anno 1996 dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 5/1994, è ridotto di lire 9.900 milioni per ciascuno  degli  anni dal 1996 al 2015,  fermo  restando  il residuo  onere  a carico del capitolo 3284  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    È  revocato il limite di impegno di lire  2.000 milioni,  autorizzato per ciascuno degli anni  dal  1996  al 2015  dall'articolo  45,  comma  3,  della  legge  regionale 8/1995,  a  carico del capitolo corrispondente  al  capitolo 3284  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94, come  da  ultimo  sostituito dall'articolo  36  della  legge regionale  45/1993, della legge regionale 1 settembre  1982, n.  75, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1998 al 2017.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'onere  di  lire 1.000 milioni,  corrispondente all'annualità  autorizzata per l'anno 1998,  fa  carico  al capitolo  3282  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    In relazione ai minori rientri previsti per  gli anni  1996  e  1997 ed agli ulteriori rientri  previsti  per l'anno  1998  sul  capitolo 1501 dello stato  di  previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è disposto quanto segue:<p style="text-align: justify;">a)    la  spesa  complessiva di  lire  3.200  milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno  1996  e di   lire   3.000  milioni  per  l'anno  1997,   autorizzata dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 8/1995,  è ridotta   dell'importo  complessivo  di  lire  200  milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno  degli anni  1996 e 1997, fermo restando il residuo onere a  carico del  capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996;</p><p style="text-align: justify;">b)    per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di  lire 2.900 milioni a favore del Fondo regionale di rotazione  per l'edilizia  abitativa di cui all'articolo 80,  primo  comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP,  a  carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   In  deroga a quanto disposto dagli articoli  80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la  quota di  lire 16.000 milioni relativa agli introiti previsti  per l'anno  1998  sul  capitolo 1531 dello stato  di  previsione dell'entrata  del bilancio pluriennale per  gli  anni  1996- 1998, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere  sul Fondo  regionale  di  rotazione per interventi  nel  settore dell'edilizia  abitativa,  è destinata,  nell'ambito  delle finalità  previste dall'articolo 81 della  legge  regionale 75/1982,  all'attuazione, per pari  importo,  di  interventi degli  IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa  di lire  16.000  milioni per l'anno 1998 a carico del  capitolo 3294  dello  stato  di previsione della  spesa  dei  bilanci precitati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello   stato   di  previsione  dell'entrata  del   bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, e in considerazione di quanto disposto al comma 10, è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  8.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli  anni  1996  e 1997 e di lire 6.000 milioni  nell'anno 1998,  a  favore  del  Fondo  regionale  di  rotazione   per l'edilizia  abitativa di cui all'articolo 80,  primo  comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 89 - come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29  aprile 1986,  n.  18,  dall'articolo 34 della  legge  regionale  30 maggio  1988,  n.  37 - e dall'articolo 94 - come da  ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 45/1993  - della  legge  regionale  75/1982, è autorizzato,  nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 385 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 385 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2015.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  L'onere di lire 1.155 milioni, corrispondente alle annualità  autorizzate per gli anni dal 1996  al  1998,  fa carico  al  capitolo  3285 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1,  della  legge  regionale  6 settembre  1991,  n.  47,  è autorizzato,  nell'anno 1998, il limite di impegno  di  lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1998 al 2012.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità  autorizzata  per  l'anno  1998,  fa  carico   al capitolo  3303  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>   In relazione al disposto di cui all'articolo  2, comma  2,  del  decreto  legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito  nella legge 22 marzo 1995, n.  85, il limite  di impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato per gli anni  dal 1988   al  1997  dall'articolo  24,  comma  1,  della  legge regionale  13  maggio  1988, n.  30, è ridotto  dell'importo complessivo di lire 2.820 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 2.010 milioni per l'anno 1996 e di lire 810 milioni per l'anno  1997, fermo restando il residuo onere a  carico  del capitolo  8710  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 20  è  prevista la riduzione dell'assegnazione dello  Stato disposta  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge  29 maggio 1976, n.  336, dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto  1977, n.  546, dell'articolo 1, comma 2, della legge 11  novembre 1982, n.  828, e dell'articolo 1, comma 2, della legge  1  dicembre  1986,  n.  879, per  gli  interventi  di ricostruzione,  di  sviluppo  economico  e  sociale   e   di rinascita  del Friuli-Venezia Giulia, iscritta sul  capitolo 653  dello  stato  di previsione dell'entrata  del  bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996,  nella  misura  complessiva  di  lire  2.820  milioni, suddivisa in ragione di lire 2.010 milioni per l'anno 1996 e di lire 810 milioni per l'anno 1997.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Recupero edilizio e riqualificazionedei centri urbani)(programmi 1.4.2. e 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 3, secondo comma,  della  legge regionale 18/1986,  è  autorizzata  la spesa  complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa  carico al capitolo 3310 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge  regionale 26 ottobre 1987, n.  34, è autorizzata  la spesa  complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 300 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa  carico al capitolo 3327 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per  le  finalità previste dagli  articoli  13, secondo  comma,  lettere b), c) e  d),  e  15,  della  legge regionale  18/1986, è autorizzata la spesa  complessiva  di lire  9.000  milioni,  suddivisa in ragione  di  lire  2.000 milioni  per  l'anno  1996 e lire 7.000 milioni  per  l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  9.000 milioni fa carico al capitolo 3334 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   La spesa di lire 2.000 milioni come rideterminata e  così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 50, comma 5,  della  legge regionale 8/1995, è ridotta  di  lire  800 milioni,  fermo  restando  il residuo  onere  a  carico  del capitolo  3350  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n.  2, è  autorizzata  la spesa di lire 3.000 milioni  per  l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1998, il limite di impegno di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal  1998 al 2017.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   L'onere di lire 300 milioni, corrispondente alla annualità  autorizzata  per  l'anno  1998,  fa  carico   al capitolo  3352  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 8  della legge 9 gennaio 1991, n.  10, è autorizzata la spesa di lire 3.333 milioni per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi  della  delibera  CIPE  30  dicembre  1992,  di  quote disimpegnate o restituite dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n.  308, e dell'articolo 8 della legge 10/1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Il predetto onere di lire 3.333 milioni fa carico al  capitolo 3343 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><strong>16.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal  1997 al 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6,   della  legge  regionale  1  febbraio  1991,  n.  4,  è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  2.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli anni 1997 e 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  2.000 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15,  della  legge  regionale  11  maggio  1988,  n.  28,  è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>  Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo  3388  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1,  della  legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal  1998 al 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>   L'onere di lire 250 milioni, corrispondente alla annualità  autorizzata  per  l'anno  1998,  fa  carico   al capitolo  3411  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.Interventi finanziati con mutuo)(programma 1.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per  le  finalità previste dagli  articoli  13, secondo  comma,  lettere  b), c)  e  d)  e  15  della  legge regionale  18/1986, è autorizzata la spesa  di  lire  3.000 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo  comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo  3351  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Edilizia pubblica e di pubblico interesse)(programmi 1.4.3. e 1.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    È  revocato il limite di impegno di lire  3.000 milioni,  autorizzato, per ciascuno degli anni dal  1995  al 2004,  dall'articolo  56 , comma 8,  della  legge  regionale 5/1994,  a  carico del capitolo corrispondente  al  capitolo 3410  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1,  della  legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 3.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1997 al 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  6.000  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per le finalità previste dal primo e dal  terzo comma  dell'articolo  7 ter della legge  regionale  7  marzo 1983, n.  20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale   23   dicembre  1985,   n.   53,   e   modificato dall'articolo 8 della legge regionale 34/1987, dall'articolo 99  della  legge regionale 3/1990, e dall'articolo 80  della legge regionale 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di  lire  800  milioni, suddivisa in  ragione  di  lire  100 milioni  per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di  lire  600 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa  carico al capitolo 3435 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma  dell'articolo  7 ter della legge  regionale  20/1983, come  inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è  autorizzato, a decorrere dall'anno  1996, un  limite  di impegno di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2015.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  900   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 3436 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   È  revocata la spesa complessiva di lire  1.000 milioni,  suddivisa  in  ragione di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1996 e 1997, come rideterminata e  così autorizzata dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTOREDEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI</span></p><a name="art23"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  23</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Partizione di cui fa parte l'art. 23, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art24"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  24</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 9 da art. 27, comma 1, L. R. 29/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTOE  NEL SETTORE DEI TRAFFICI</span></p><a name="art25"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  25</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 11 da art. 17, comma 16, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art26"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  26</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art27"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  27</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi nel settore dei porti)(programmi 1.5.2. e 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge  regionale  14  agosto 1987,  n.  22,  come  integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n.  30, ad  esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della  legge regionale 22/1987, è autorizzata la  spesa  di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1,  della  legge  regionale 9 dicembre  1991,  n.  57,  come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992,    relativamente   agli   interventi   diretti    al potenziamento  del  porto di Trieste,  sono  autorizzati  un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e un limite di impegno di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a)   lire 1.000 milioni per l'anno 1997;</p><p style="text-align: justify;">b)   lire  5.000 milioni  per ciascuno degli  anni  dal 1998 al 2011;</p><p style="text-align: justify;">c)   lire 4.000 milioni per l'anno 2012.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  6.000  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1,   della   legge   regionale  57/1991,   come   modificato dall'articolo  25,  comma 15, della legge regionale  4/1992, relativamente  agli interventi diretti al potenziamento  del porto  di  Porto Nogaro, è autorizzato, nell'anno 1997,  il limite di impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal  1997 al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  1.000  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 25 della legge  regionale  22/1987, come integrato dall'articolo  29, comma  1,  della legge regionale 17 giugno 1993, n.  47,  è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo  3918  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><a name="art29"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  29</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art30"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  30</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art31"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  31</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEI SETTORIDEI SERVIZI SOCIALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Intervento straordinario per la riqualificazione dellarete ospedaliera e l'abbattimento degli indicidi spedalizzazione)(programma 2.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Nell'ambito del processo di riordino del servizio sanitario  regionale previsto, in applicazione  del  decreto legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502   e   successive modificazioni  ed  integrazioni, dalle  leggi  regionali  15 giugno  1993,  n.  41, 30 agosto 1994, n.  12 e 27  febbraio 1995,  n.  13, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere  alle  Aziende  sanitarie regionali  finanziamenti straordinari  di parte corrente per l'attuazione  del  primo piano  di intervento a medio termine di cui all'articolo  22 della legge regionale 13/1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla   copertura   delle  maggiori  occorrenze   finanziarie derivanti in particolare:<p style="text-align: justify;">a)    dalle  azioni  tendenti  all'abbattimento  degli indici  di  spedalizzazione ed al contestuale  potenziamento dei  servizi  territoriali,  al  fine  di  fornire  risposte adeguate   alla  domanda  sanitaria  non  acuta  attualmente soddisfatta  dalle strutture ospedaliere da  realizzarsi  in sede    di    distretto   o   nelle   strutture    sanitarie extraospedaliere,  in  regime  domiciliare,   ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;</p><p style="text-align: justify;">b)    dalle  azioni  di  riqualificazione  della  rete ospedaliera tendenti al migliore e più efficace trattamento delle  patologie  acute  nelle strutture  ospedaliere  delle Aziende sanitarie regionali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei  finanziamenti  previsti dal  comma  1  avviene  con  le medesime  modalità  prescritte dalla  vigente  legislazione statale   e  regionale  per  le  quote  di  Fondo  sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata  la  spesa complessiva di lire  60.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno  1996 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Il  predetto onere complessivo  di  lire  60.000 milioni fa carico al capitolo 4374 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strutture sanitarie ed ospedaliere)(programma 2.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All'articolo 44 della legge regionale 3/1990,  il comma 5 è sostituito dai seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 5.      Nell'ambito  degli  stanziamenti  di  bilancio autorizzati per il finanziamento delle spese di investimento concernenti le strutture sanitarie ed ospedaliere, la Giunta regionale  determina annualmente le quote da destinare  alle diverse  finalità  previste dal comma 1 e  dall'articolo  1 della legge regionale 14 giugno 1985, n.  24, come sostituito dal comma 4.</p><p style="text-align: justify;">5  bis.    La quota di fondi destinata agli interventi  di potenziamento   e   rinnovo  della   dotazione   strumentale assegnata alle Aziende sanitarie regionali, agli Istituti di ricovero  e  cura  a carattere scientifico,  al  Policlinico universitario di Udine, nonché all'Agenzia regionale  della sanità   viene  erogata,  in  via  di  anticipazione   sino all'ottanta per cento del finanziamento concesso, sulla base dei  programmi di utilizzo formulati dagli enti ed approvati dalla  Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n.  21.</p><p style="text-align: justify;">5  ter.    La  predisposizione da  parte  degli  enti  dei programmi di utilizzo e la rendicontazione dei finanziamenti concessi  per  gli interventi di cui al comma  5  bis,  alla quale è subordinata l'erogazione del saldo, ha luogo con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma  1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con  modificazioni  nella legge 38/1990,  per  le  finalità previste dal comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 3/1990,  come integrato dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo  5, comma 1, della legge regionale  14  luglio 1995,  n.  27, è autorizzata la spesa complessiva  di  lire 72.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 27.000 milioni per  l'anno 1996, lire 35.000 milioni per l'anno 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Il  predetto onere complessivo  di  lire  62.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli  anni 1996  e  1998,  fa carico al capitolo 4398  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    La quota di lire 10.000 milioni autorizzata  per l'anno  1999  fa  carico  al  corrispondente  capitolo   del bilancio per l'anno medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    È revocata la spesa di lire 58.000 milioni  per l'anno  1997,  autorizzata  per due  quote  di  lire  30.000 milioni ciascuna dall'articolo 71, commi 1 e 2, della  legge regionale   8/1995,   e  ridotta  di  lire   2.000   milioni dall'articolo 14, comma 3, lettera b), della legge regionale 39/1995,  a  carico del capitolo corrispondente al  capitolo 4398  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge  regionale  14  giugno 1985, n.  24,  come  sostituito dall'articolo   44   della  legge   regionale   3/1990,   è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al  capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere ad enti, associazioni ed istituzioni convenzionati con  il  Servizio  sanitario  regionale,  operanti  per   il recupero    e   il   reinserimento   sociale   di   soggetti tossicodipendenti,   contributi  in  conto   capitale   fino all'ottanta per cento della spesa necessaria per l'acquisto, la   costruzione,   l'ampliamento,  la  ristrutturazione   e l'adeguamento  alle  norme di sicurezza delle  strutture  di accoglimento.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Le domande per accedere ai contributi regionali di cui  al  comma  8  sono presentate alla Direzione  regionale della  sanità entro il 31 marzo di ciascun anno,  corredate della seguente documentazione:<p style="text-align: justify;">a)  deliberazione dell'ente, associazione o istituzione richiedente;</p><p style="text-align: justify;">b)  progetto di massima;</p><p style="text-align: justify;">c)  relazione   tecnica   illustrativa   contenente  il quadro economico della spesa prevista.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   La concessione e l'erogazione dei contributi  di cui al comma 8 è disposta con le modalità prescritte dalla vigente legislazione regionale in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  8  è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  3.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  3.000 milioni fa carico al capitolo 4423 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   In  deroga al disposto dell'articolo 7,  secondo comma,  della  legge regionale 20 gennaio  1982,  n.  10,  e successive modificazioni ed integrazioni, la quota  di  lire 50.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo  8900 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995  (partita  n.  4 dell'elenco n.  4 allegato ai  bilanci medesimi)  non  utilizzata  al  31  dicembre  1995,  non  è trasferita  all'esercizio 1996. La presente disposizione  ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 9 da  art. 43, comma 1, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 8 da art. 9, comma 112, L. R. 14/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strutture sanitarie e ospedaliere.Interventi finanziati con ricorso a mutuo)(programma 2.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma  1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con  modificazioni nella legge 38/1990, e per  le  finalità previste  dall'articolo 44, comma 1, della  legge  regionale 3/1990,  come  integrato dall'articolo 33,  comma  1,  della presente legge è autorizzata la spesa complessiva  di  lire 120.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per  l'anno 1996, lire 70.000 milioni per l'anno 1997 e lire 35.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto onere complessivo di  lire  120.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge  regionale  14  giugno 1985, n.  24,  come  sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 3/1990,  è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al  capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamenti di spesa sanitariaper interventi specifici)(programma 2.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo  79, comma 3, della legge regionale  5/1994  e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995,  n.  12, è autorizzata la spesa complessiva  di  lire 14.350  milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000  milioni per  ciascuno  degli anni 1996 e 1997 e lire 12.350  milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto onere complessivo  di  lire  14.350 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  alla  Croce  verde  di  Gorizia  una  sovvenzione straordinaria  di  lire 250 milioni  per  la  copertura  dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    La sovvenzione di cui al comma 5 è concessa  su presentazione di apposita domanda, corredata  da  copia  del bilancio   da  cui  risulti  il  disavanzo,  alla  Direzione regionale della sanità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  5,  è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo  4585  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Per  le finalità di aggiornamento professionale del  personale veterinario del Servizio sanitario regionale, è  autorizzata la spesa complessiva di lire   150  milioni, suddivisa  in ragione di lire 50 milioni per ciascuno  degli anni  dal 1996 al 1998. In attesa della stipula di specifici protocolli  d'intesa  tra la Regione e  l'Università  degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria - secondo le  modalità  della programmazione sanitaria regionale,  ai sensi  dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n.  502, come sostituito dall'articolo 7  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517, lo stanziamento è  assegnato  all'Azienda  per  i  Servizi  sanitari  n.  3 dell'Alto  Friuli,  per il finanziamento  della  convenzione già  esistente con l'Università degli studi  di  Milano  - Facoltà di Medicina Veterinaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa  carico al capitolo 4584 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strutture socio-assistenziali)(programmi 2.2.2. e 2.2.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3,  e  3  della  legge regionale 14 dicembre  1987,  n.  44, relativamente  agli  interventi in  favore  di  persone  non autosufficienti,  disabili,  in  stato  o   a   rischio   di disadattamento   o   devianza,  è  autorizzata   la   spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 4.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni  per ciascuno degli anni 1997 e 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  6.000 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3,  e  3  della legge regionale 44/1987, relativamente  alle strutture   destinate  all'assistenza  degli   anziani,   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  7.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno  1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni  per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  7.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1,  della legge regionale 39/1995, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 500 milioni nell'anno 1997 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a)   lire 500 milioni per l'anno 1997;</p><p style="text-align: justify;">b)   lire  3.000  milioni  per ciascuno degli anni  dal 1998 al 2006;</p><p style="text-align: justify;">c)   lire 2.500 milioni per l'anno 2007.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  3.500  milioni, corrispondente   alle   annualità   autorizzate   per   gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 4866 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  all'Istituto Rittmeyer di Trieste  un  contributo straordinario  per  il completamento della  ristrutturazione dell'Istituto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   Il  contributo di cui al comma 9 è concesso  su presentazione   alla  Direzione  regionale   dell'assistenza sociale  di  apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo   competente  e  della  relazione   illustrativa dell'intervento, entro trenta giorni dalla data  di  entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   La concessione e l'erogazione del contributo  di cui   al  comma  9  sono  disposte  con  l'osservanza  delle procedure  previste dalla legge regionale 46/1986,  come  da ultimo modificata dalla legge regionale 13/1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   Sull'immobile  per  il  quale  è  concesso  il contributo regionale di cui al comma 9 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  9  è autorizzata la spesa di lire 295 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Il predetto onere di lire 295 milioni fa carico al capitolo  4872  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 1,  della  legge regionale 39/1995, è autorizzata la  spesa complessiva  di lire 100 milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa  carico al capitolo 4830 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge  regionale  24 giugno 1993, n.  49, è autorizzata  la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>    Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al  capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strutture socio-assistenziali.Interventi finanziati con ricorso a mutuo)(programma 2.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    È  revocata  la  spesa di  lire  1.000  milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Incentivazioni per l'assistenza in famigliadi anziani e non autosufficienti)(programma 2.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I Comuni che, pur avendo presentato nei termini le relative domande, e non compresi per l'anno 1995 nel riparto dei  contributi effettuato ai sensi dell'articolo  23  della legge regionale 24 giugno 1993, n.  49, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n.  20, possono  essere ammessi ai contributi medesimi per  il  1995 previa presentazione di programmi graduati in conformità al disposto  del  suddetto  articolo 23 della  legge  regionale 49/93.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per  l'ottenimento  dei  contributi,  i  Comuni, tramite  l'ente  gestore  del  Servizio  sociale  di   base, presentano  apposite nuove istanze alla Direzione  regionale dell'assistenza  sociale  entro 60  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al  capitolo 4748 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per l'assistenza alle persone handicappate)(programma 2.2.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In attesa della revisione organica della vigente normativa  regionale in materia di handicap ed  al  fine  di favorire  l'attuazione  dell'accordo di  programma  previsto dall'articolo 89, comma 4, della legge regionale  5/1994,  e sottoscritto dai soggetti pubblici interessati il  5  giugno 1995,   l'Amministrazione   regionale,   nell'ambito   delle previsioni  di  cui  al Capo III della  legge  regionale  27 dicembre   1986,  n.  59,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni,  sostiene per l'anno 1996, con le  sovvenzioni di  cui al presente articolo, i servizi gestiti dai Consorzi fra  enti  locali  delle province di  Gorizia,  Pordenone  e Udine, nonché dagli enti locali della provincia di Trieste.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Le  sovvenzioni di cui al comma 1 sono  riferite alle seguenti attività:<p style="text-align: justify;">a)   attività integrative a valenza socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico;</p><p style="text-align: justify;">b)   centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per portatori di handicap ultraquattordicenni;</p><p style="text-align: justify;">c)   soluzioni    abitative    protette     alternative all'istituzionalizzazione;</p><p style="text-align: justify;">d)   centri residenziali per gravi e gravissimi;</p><p style="text-align: justify;">e)   servizi per l'inserimento lavorativo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività  di cui  al  comma 1 è assicurata dalle Aziende per  i  servizi sanitari,  secondo quanto previsto nell'accordo di programma di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il  riparto  delle sovvenzioni  da  assegnare  a ciascun Ente è effettuato per il 90 per cento in base  alla spesa  attestata  per l'anno 1995 e per il restante  10  per cento  in  base ai programmi di attività. Gli  enti  devono trasmettere  la relativa documentazione entro  il  30  marzo 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Al fine di consentire agli enti la gestione  dei servizi   continuativi   è  disposta   la   concessione   e l'erogazione  di un importo pari al 50 per cento  di  quello complessivamente  erogato  nell'esercizio  1995   ai   sensi dell'articolo   77  della  legge  regionale  8/1995,   quale anticipazione  del  finanziamento complessivo  da  assegnare secondo i criteri di cui al comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per  le  finalità di cui ai  commi  1  e  2  è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Il predetto onere di lire 16.000 milioni fa carico al  capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1,  della  legge regionale 5/1994, è autorizzata  la  spesa complessiva di lire 3.900 milioni, suddivisa in  ragione  di lire  500  milioni per l'anno 1996 e lire 1.700 milioni  per ciascuno degli anni 1997 e 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  3.900 milioni fa carico al capitolo 4976 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1,   della  legge  regionale  1  febbraio  1991,  n.  4,  è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  800  milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno  1996  e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa  carico al capitolo 4977 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, L. R. 41/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 13/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 2, L. R. 23/2002</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLA FORMAZIONEPROFESSIONALE E DELLO SPORT</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per l'istruzione scolastica)(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dalla legge regionale 2 aprile  1991, n.  14, dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale  8/1995, nonché dall'articolo 2, comma  1,  della legge  regionale  17 luglio 1995, n.  29, è autorizzata  la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere i)  e  l), della legge regionale 26 maggio 1980, n.  10,  è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  1.050  milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno  degli anni dal 1996 al 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.050 milioni fa carico al capitolo 5035 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale  10/1982, il capitolo 5035 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 6  della legge  regionale  30  agosto 1976, n.  48,  come  sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n.  37, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  5065  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1,   della  legge  regionale  5  febbraio  1992,  n.  4,  è autorizzato  nell'anno 1997 il limite  di  impegno  di  lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1997 al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   L'onere  complessivo  di  lire  2.000  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata e  così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 81, comma 1,  della  legge  regionale 8/1995 è ridotta  di  lire  500 milioni,  fermo  restando  il residuo  onere  a  carico  del capitolo  1430  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Per le finalità ed in esecuzione dell'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n.  102, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a sostegno di istituzioni edattività culturali e scientifiche)(programmi 2.3.3., 2.4.2., 2.4.3. e 2.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge  regionale  2  luglio 1969,  n.  11,  come  sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n.  26, è  autorizzata  la spesa di lire 4.000 milioni  per  l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al  capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 8/1985 è autorizzata la  spesa di lire 900 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo  5131  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per le finalità e con le modalità previste dai commi  3  e  rispettivamente 4 dell'articolo 30 della  legge regionale 1/1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500  milioni,  suddivisa in ragione di lire 50  milioni  per ciascuno  degli anni 1996 e 1997 e di lire 400  milioni  per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa  carico al capitolo 5132 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 96, comma 13, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo  5227  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48, come integrato dall'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1986, n.  30, della legge regionale 18 novembre 1976, n.  60,  è  autorizzata la spesa di lire  250  milioni  per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo  5239  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo  5352  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>15.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale  20  gennaio  1982, n.  10, il  capitolo  5339  è inserito nell'elenco n.  1 allegato ai bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;"><strong>17.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1,  della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>  Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo  5359  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2  della legge  regionale  22 agosto 1985, n.  40, è autorizzata  la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  5390  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 17 abrogato da art. 6, comma 24, L. R. 4/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 15 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Tutela dei beni artistici e storici)(programma 2.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall'articolo 37, primo e secondo  comma, numero 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n.  60, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  5176  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Tutela del patrimonio storico-artistico regionale.Interventi finanziati con fondi statali)(programma 2.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Nell'esercizio delle funzioni  trasferite  dallo Stato  ai  sensi  dell'articolo 12 della legge  24  dicembre 1993,  n.  537,  in materia di  patrimonio storico-artistico non  statale  di  cui  alla legge 14  marzo  1968,  n.  292, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette  e  a concedere finanziamenti e contributi  per  gli interventi  di  restauro e manutenzione degli  immobili  che interessano  il patrimonio storico-artistico della  Regione, previsti nel programma approvato dalla Giunta regionale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    I  contributi  sono  assegnati  a  domanda,  da presentarsi  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della  presente  legge  e  sono concessi  con  le  modalità previste  dal  Titolo  II della legge regionale  60/1976   e successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  dalla  legge regionale 31 ottobre 1986, n.  46, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    In  considerazione  del  particolare  interesse pubblico  all'esecuzione  delle  opere  programmate,   nella commisurazione  dei  contributi si applica  il  terzo  comma dell'articolo   41  della  legge  regionale  60/1976,   come aggiunto  dall'articolo 10 della legge regionale  24  luglio 1986, n.  30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1,  è autorizzata la spesa di lire 5.695.740.414 per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il predetto onere di lire 5.695.740.414 fa carico ai  seguenti capitoli dello stato di previsione della  spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1996-1998  e  del bilancio  per l'anno 1996 nella misura a fianco di  ciascuno indicata:<p style="text-align: justify;">a)   capitolo 3060 - lire 1.000 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b)   capitolo 1500 - lire 2.868 milioni;</p><p style="text-align: justify;">c)   capitolo 5197 - lire 1.827.740.414.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Corrispondentemente sul capitolo 339 dello stato di  previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni  1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  è  prevista per  l'anno  1996 l'entrata di pari importo assegnata  dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 537/1993, per le finalità di cui alla legge 292/1968.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 46, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per il sostegno di iniziative culturali,artistiche e sportive della minoranza slovenafinanziati con fondi ex articolo 14, comma 1,della legge 19/1991, come prorogato conl'articolo 1, comma 2, della legge13 luglio 1995, n.  295)(programma  2.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo  1977,  n.  11, come integrata dall'articolo 36  della legge regionale 25/1985 e modificata dall'articolo 62, comma 1,  della  legge regionale 39/1995, è autorizzata la  spesa complessiva  di lire 300 milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa  carico al capitolo 5411 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980,  n. 10,  limitatamente agli interventi a favore della  minoranza slovena,  è  autorizzata la spesa complessiva di  lire  100 milioni,  suddivisa  in  ragione  di  lire  50  milioni  per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa  carico al capitolo 5423 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1,  lettera a), della legge regionale 5 settembre  1991,  n. 46,  è  autorizzata  la  spesa complessiva  di  lire  1.600 milioni,  suddivisi  in  ragione di  lire  800  milioni  per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.600 milioni  fa carico al capitolo 430 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa  complessiva di lire 1.000 milioni,  suddivisa  in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni  1996  e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.000 milioni fa carico al capitolo 5415 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa  complessiva di lire 1.800 milioni,  suddivisi  in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni  1996  e 1997,  dei  quali  800 milioni a favore del  Teatro  Stabile Sloveno - Stalno Slovensko Gledalisce.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.800 milioni  fa carico per lire 200 milioni al capitolo  5417  e per  lire  1.600  milioni al capitolo 5418  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 700  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni  1996  e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa  carico al capitolo 5422 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 900  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni  1996  e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa  carico al capitolo 5416 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 400  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni  1996  e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa  carico al capitolo 6045 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa  complessiva di lire 3.100 milioni,  suddivisa  in ragione di lire 1.550 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  3.100 milioni fa carico al capitolo 5421 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>   Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1,  lettera  h),  della  legge  regionale  46/1991,  che  si intendono   estese   anche  alla   scuola   elementare,   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  1.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno  degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.000 milioni fa carico al capitolo 5412 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>   Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 400  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni  1996  e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa  carico al capitolo 5419 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>   Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 400  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni  1996  e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa  carico al capitolo 5420 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4,  della  legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa complessiva  di lire 800 milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa  carico al capitolo 5414 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1,  della  legge regionale 46/1991, è autorizzata la  spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  2.500 milioni fa carico al capitolo 5462 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 167, commi 19  e  20,  della legge regionale 5/1994, è autorizzata  la spesa  complessiva  di  lire  1.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni  1996  e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.000 milioni fa carico al capitolo 5413 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Centri di formazione professionale)(programma 2.5.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità indicate all'articolo 39, comma 3,  della  legge regionale 4/1992, è autorizzata  la  spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.000 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1,  lettera f), della legge regionale 16 novembre  1982,  n. 76,  è  autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo  5922  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a sostegno delle attività sportive)(programma 2.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in  materia  di  infrastrutture sportive,  come  individuate dall'articolo  37,  comma 1, della legge regionale  10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale  9  luglio  1990, n.  29, è autorizzato  nell'anno 1996  il  limite  d'impegno  di  lire  500  milioni  per  le finalità  previste dall'articolo 5, comma  1,  lettera  a), della  legge regionale 18 agosto 1980, n.  43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale  18  maggio 1993, n.  23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2005.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  1.500  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 6137 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in  materia  di  infrastrutture sportive,  come  individuate dall'articolo  37,  comma 1, della legge regionale  10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale  29/1990,  è autorizzata la  spesa  di  lire  500 milioni   per   l'anno   1996  per  le  finalità   previste dall'articolo  5,  commi 1, lettera b),  e  3,  della  legge regionale 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23/1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa  carico al capitolo 6139 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  6141  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1,  della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 6152 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 4  della legge  regionale  2 febbraio 1991, n.  6, è autorizzata  la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo  6161  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELLEATTIVITÀ ECONOMICHE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricolturae miglioramento fondiario ed aziendale)(programmi 3.1.1. e 3.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 2  della legge  regionale 27 novembre 1981, n.  79 è autorizzata  la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al  capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  le finalità previste dal R.D. 215/1933,  e successive  modificazioni  ed integrazioni,  e  dalla  legge regionale 27 novembre 1972, n.  55, è autorizzata la  spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  6250  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge   regionale  16  maggio  1973,  n.  45,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, è  autorizzato,  nell'anno 1996, il limite d'impegno di lire 800 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  2.400  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 6361 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2025  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 43 e  44 del   R.D.   215/1933,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni,  è autorizzata la spesa di lire  500  milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  6415  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno  1973, n.  48, come integrata dall'articolo 19  della legge  regionale 58/1975, è autorizzata la  spesa  di  lire 1.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge regionale 22 dicembre 1971, n.  61, dagli articoli 3 e 11   della  legge  regionale  27  giugno  1975,  n.  42,   e dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n.  48, come  integrato  dall'articolo 1 della  legge  regionale  21 gennaio  1983,  n.  9, è autorizzato,  nell'anno  1996,  il limite d'impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2027.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   L'onere  complessivo  di  lire  1.500  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 6417 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2027  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge  10/1991, è autorizzata la spesa di lire  321.500.000 per  l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi  della delibera CIPE 30 dicembre 1992, delle quote disimpegnate dei finanziamenti  statali  disposti ai  sensi  dell'articolo  8 della legge 308/1982.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Il predetto onere di lire 321.500.000 fa carico al capitolo  6436  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura.Interventi finanziati con fondi statali)(programma 3.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma,  della  legge  regionale 31 agosto  1965,  n.  18,  e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al  capitolo 6206 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2 del R.D. 215/1933,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre  1967,  n. 22, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al  capitolo 6209 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma,   della   legge  regionale  18/1965,   e   successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Per  le finalità previste dal R.D. 215/1933,  e successive  modificazioni  ed integrazioni,  e  dalla  legge regionale  55/1972, è autorizzata la spesa  di  lire  4.500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  4.500 milioni fa carico al capitolo 6252 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi contributivi a servizio dell'agricoltura)(programmi 0.7.2., 3.1.2., 3.1.6., 3.1.7. e 0.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 3  della legge  regionale  7 febbraio 1992, n.  8, è autorizzata  la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo  6173  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale 1996-1998 e del  bilancio  per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n.  34, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.400 milioni fa carico al capitolo 6187 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge  regionale  12  aprile 1988, n.  19,  come  da  ultimo sostituito   dall'articolo  11  della  legge   regionale   4 settembre 1991, n.  44, è autorizzata la spesa di lire  100 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo  6332  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    La  spesa di lire 7.500 milioni autorizzata  per l'anno   1996  dall'articolo  125,  comma  1,  della   legge regionale  5/1994, è ridotta di lire 1.500  milioni,  fermo restando  il residuo onere a carico del capitolo 6650  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge  regionale  3 ottobre 1981, n.  70, è autorizzata  la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al  capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   La  spesa di lire 3.000 milioni autorizzata  per l'anno   1996  dall'articolo  125,  comma  3,  della   legge regionale  5/1994,  è ridotta di lire  500  milioni,  fermo restando  il residuo onere a carico del capitolo 6656  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 7  della legge  regionale  12 agosto 1975, n.  57, come  integrato  e modificato   dall'articolo  19  della  legge   regionale   1 settembre   1979,  n.  58,  dall'articolo  10  della   legge regionale  18  agosto 1980, n.  42, e dall'articolo 1  della legge  regionale 23 novembre 1981, n.  78, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 6  della legge  regionale  5  giugno 1978,  n.  55,  come  modificato dall'articolo   16   della   legge   regionale   58/1979   e dall'articolo   6   della   legge  regionale   70/1981,   è autorizzato,  nell'anno 1996, il limite di impegno  di  lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  750   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 6661 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1,   della  legge  regionale  17  luglio  1992,  n.  20   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 8  della legge  regionale  13 giugno 1988, n.  49, è autorizzata  la spesa di lire 280 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo  6745  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 3  della legge  regionale  26  agosto 1983, n.  75,  come  sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n.  12, è  autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni  per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><strong>23.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>24.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>25.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>26.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>27.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>  Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di  lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e 2, lettera a), della legge 8 novembre  1986,  n. 752,  è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>  Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo  6837  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>   È  revocata  la spesa complessiva  di  lire  30 milioni,  suddivisa  in  ragione  di  lire  15  milioni  per ciascuno degli anni 1996 e 1997, autorizzata rispettivamente dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale  5/1994  e dall'articolo 112, comma 1, della legge regionale 8/1995,  a carico  del  capitolo corrispondente al capitolo 6751  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><strong>31.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>32.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>33.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 27 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi nel settore zootecnico)(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n.  16, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6  e  8  della legge   regionale  58/1975,  dall'articolo  3  della   legge regionale  48/1978, dall'articolo 13 della  legge  regionale 79/1981, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale  28 aprile  1987, n.  10, è autorizzata la spesa di lire  3.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dagli articoli 2  e  3 della legge regionale 16/1967, e successive modificazioni ed integrazioni,  è autorizzata la spesa di lire  170  milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo  6493  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per le finalità previste dalla legge 29  giugno 1929, n.  1366, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla  legge regionale 8 luglio 1977, n.  34, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio  1981,  n. 11, nonché previste dall'articolo 52, della legge regionale 47/1993,  è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni  per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al  capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  all'Associazione  Allevatori  del  Friuli-Venezia Giulia  un finanziamento straordinario, nella misura massima di  lire  3.000 milioni per l'anno 1996, per la costituzione di  un   fondo  che  permetta   il  tempestivo  avvio  e  lo svolgimento dei  programmi  annuali di fornitura dei servizi statutariamente  previsti  a  favore del comparto zootecnico ai sensi  della  normativa  regionale e  statale che demanda compiti     istituzionali      di     rilevanza     pubblica all'Associazione medesima.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   La domanda per la concessione del finanziamento è presentata   alla   Direzione  regionale   dell'agricoltura, corredata  da una relazione illustrativa e da un  preventivo di massima della spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   La Direzione regionale dell'agricoltura cura  la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 9.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11 bis. </span>Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 6726 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di  intervento  per  la  lotta  contro  l'ipofecondità  del bestiame  e  la  mortalità  neo  e  post-natale  ai   sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge  752/1986, è  autorizzata  la spesa di lire 1.100 milioni  per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al  capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge  regionale  29 marzo 1988, n.  16, è  autorizzata  la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>  Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo  6805  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 7 da art. 96, comma 1, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 11 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 18/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 9 sostituito da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 11 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 11 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Colture pregiate)(programma 3.1.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5,  7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al  capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale   21   marzo   1988,  n.   13,   è   autorizzata, relativamente  alla  concessione  dei  contributi  in  conto capitale, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa  carico al capitolo 6525 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    È  revocato il limite di impegno  di  lire  230 milioni,  autorizzato, per ciascuno degli anni dal  1994  al 2008,  dall'articolo  38,  comma 1,  della  legge  regionale 14/1994,   a  carico  del  capitolo  6529  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 2  della legge regionale 13/1988, relativamente alla concessione  dei contributi   sugli  interessi  dei  mutui,  è  autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 350 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  1.050  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 6529 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale  13/1988,  come integrato dall'articolo  18  della legge  regionale 27 dicembre 1988, n.  68 e dall'articolo 23 della  legge regionale 20/1992, è autorizzata la  spesa  di lire 380 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Il predetto onere di lire 380 milioni fa carico al capitolo  6537  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><strong>12.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Avversità atmosferiche)(programma 3.1.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 2  della legge  regionale  29  dicembre 1965,  n.  33,  e  successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 215 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 215 milioni fa  carico al capitolo 6616 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge  regionale  23 agosto 1985, n.  45 è  autorizzata  la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo  6589  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al  capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Consorzio garanzia fidifra piccole e medie imprese industriali)(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge  regionale  6  luglio 1970,  n.  25,  come  da  ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992,  n.  2, è autorizzata la spesa di lire 4.500  milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al  capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sottoscrizioni di prestiti obbligazionariper interventi a sostegno degli investimenti industriali)(programma  3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale  26  giugno  1995 n.  26, è autorizzata la  spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione  di lire 4.000 milioni per l'anno 1997 e lire 8.000 milioni  per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto onere complessivo  di  lire  12.000 milioni fa carico al capitolo 1664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale  26/1995, è autorizzata la spesa  complessiva  di lire  7.000  milioni,  suddivisa in ragione  di  lire  2.000 milioni  per  l'anno  1997 e lire 5.000 milioni  per  l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  7.000 milioni fa carico al capitolo 1665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dal Capo III della legge regionale  26/1995, è autorizzata la spesa  complessiva  di lire  3.000  milioni,  suddivisa in ragione  di  lire  1.000 milioni  per  l'anno  1997 e lire 2.000 milioni  per  l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  3.000 milioni fa carico al capitolo 1663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sottoscrizioni di nuove azioni dell'Agenziaper lo sviluppo economico della montagna SpA)(programma 0.7.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a sottoscrivere  nuove  azioni dell'Agenzia  per  lo  sviluppo economico  della  montagna SpA di cui all'articolo  1  della legge  regionale  31  ottobre 1987, n.  36,  come  integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n.  16, dall'articolo   124   della  legge   regionale   1/1993,   e dall'articolo  6  della legge regionale 50/1993,  fino  alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al  capitolo 1367 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi infrastrutturali, promozionalie per l'innovazione a servizio del settore industriale)(programmi 3.2.3. e 0.7.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge  regionale  6  dicembre 1976, n.  63, come  da  ultimo sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993,  n.  4,  è autorizzato nell'anno 1996  il  limite  di impegno di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1996 al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  3.000  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 7416 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1,  della  legge regionale 47/1993, è autorizzata la  spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  2.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1,  della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  7425  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 8  della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo  173, comma  1,  della  legge regionale 8/1995, è autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 7174 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 14/1994, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo  7392  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi promozionali e per l'innovazionea servizio del settore industriale)(programmi  3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge  regionale  16  gennaio 1973, n.  3,  come  sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 2/1992, e  modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8,  è  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per  l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  7258  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 24 e  25 della  legge regionale 2/1992, come modificato dall'articolo 4   della  legge  regionale  3  febbraio  1993,  n.  3,   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  7259  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 7  della legge  regionale 24 gennaio 1983, n.  10, ivi comprese quelle previste   dagli   articoli  17  e   18,   come   modificato dall'articolo  3 della legge regionale 3/1993,  della  legge regionale  2/1992,  è autorizzata la spesa  complessiva  di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  2.400 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge  regionale  23  luglio 1984, n.  30,  come  sostituito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale  2/1992,  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  7310  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale   3   giugno   1978,  n.   47,   come   sostituito dall'articolo  43  della  legge regionale  30/1984,  e  come integrato  dall'articolo 219, comma 1 della legge  regionale 5/1994,  è  autorizzata la spesa complessiva di lire  1.500 milioni,  suddivisa  in  ragione di  lire  250  milioni  per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni  per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.500 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 10/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.485 milioni per  l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi  della delibera  CIPE  30  dicembre 1992 di quote disimpegnate  dei finanziamenti  statali  disposti ai  sensi  dell'articolo  8 della   legge  308/1982,  e  dell'articolo  10  della  legge 10/1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il predetto onere di lire 2.485 milioni fa carico al  capitolo 7481 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1  e  2,  della  legge  regionale 47/1978,  come  da  ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 2/1992,  e modificato dall'articolo 5 della legge regionale  3/1993,  e dagli  articoli  10  e 11 della legge regionale  8/1993,  è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  2.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'anno  1996  e di lire 1.400 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Il  predetto  onere complessivo  di  lire  2.000 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 2  della legge  regionale  13 giugno 1988, n.  46, è autorizzata  la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo  7657  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 3  della legge regionale 46/1988 è autorizzata la spesa di lire  750 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa  carico al capitolo 7658 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi nel settore industrialefinanziati con fondi statali)(programmi 3.2.3., 0.7.2. e 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1,  della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  7426  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 8  della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo  173, comma  1,  della  legge regionale 8/1995, è autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.000 milioni fa carico al capitolo 7175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del  decreto legge 23 febbraio 1995, n.  41, convertito dalla legge  22  marzo 1995, n.  85, la spesa complessiva di  lire 49.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 2.592  milioni per  l'anno  1996  e lire 46.408 milioni  per  l'anno  1997, autorizzata   dall'articolo  151,  comma  2,   della   legge regionale  8/1995,  è  ridotta di  complessive  lire  3.630 milioni,  suddivisi  in ragione di lire  1.260  milioni  per l'anno  1996  e  lire 2.370 milioni per l'anno  1997,  fermo restando  il residuo onere a carico del capitolo 1532  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Corrispondentemente è prevista la riduzione  di pari importo dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo   7,  comma  2,  della  legge  19/1991,   come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto  legge  20 maggio  1993,  n.  149, convertito con  modificazioni  nella legge  19  luglio  1993, n.  237, iscritta sul capitolo  170 dello   stato   di  previsione  dell'entrata  del   bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del  decreto legge 41/1995, convertito dalla legge  85/1995, le quote di spesa di lire 2.700 milioni e lire 9.100 milioni come  rideterminate e così autorizzate per gli anni 1996  e 1997  dall'articolo  147,  comma 1,  della  legge  regionale 8/1995, sono complessivamente ridotte di lire 2.760 milioni, suddivise in ragione di lire 927 milioni per l'anno  1996  e lire  1.833  milioni  per  l'anno 1997,  fermo  restando  il residuo  onere  a carico del capitolo 1567  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del  decreto legge 41/1995, convertito dalla legge  85/1995, le  quote di spesa di lire 300 milioni e di lire 900 milioni come  rideterminate e così autorizzate per gli anni 1996  e 1997  dall'articolo  147,  comma 5,  della  legge  regionale 8/1995,  sono complessivamente ridotte di lire 300  milioni, suddivise  in ragione di lire 93 milioni per l'anno  1996  e lire  207 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere  a  carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Corrispondentemente alle riduzioni di cui ai commi 7  e  8 è prevista la riduzione di pari importo complessivo dell'assegnazione   disposta   dallo    Stato    ai    sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 19/1991, iscritta sul capitolo  334  dello  stato di previsione  dell'entrata  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATOE DELLA COOPERAZIONE</span></p><a name="art59"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 59</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 12 da art. 35, comma 6, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 12 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 28/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 13 da art. 15, comma 2, L. R. 28/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002  con effetto dall'1/1/2003.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'artigianatofinanziati con fondi statali)(programmi 3.5.1. e 0.7.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a conferire la somma di lire 1.856 milioni al "Fondo  speciale di  rotazione delle imprese artigiane" istituito  con  legge regionale 28/1992, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  della legge  19/1991, come sostituito dall'articolo 2,  comma  13, del  decreto  legge 149/1993, convertito con  modificazioni dalla legge 237/1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.856 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Il predetto onere di lire 1.856 milioni fa carico al  capitolo 1636 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    È  revocata  la  spesa di  lire  1.300  milioni autorizzata  per l'anno 1996 dall'articolo 162  della  legge regionale  5/1994,  a carico del capitolo corrispondente  al capitolo  7823  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    È  revocata la spesa di lire 556  milioni  come rideterminata   e   così  autorizzata   per   l'anno   1996 dall'articolo 165, comma 20, della legge regionale 5/1994  a carico  del  capitolo corrispondente al capitolo 7824  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore della cooperazione sociale)(programmi 2.5.3. e 3.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale  7 febbraio 1992, n.  7, è  autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno  degli anni 1996 e 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.000 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1,  lettera a) e 11, comma 1, della legge regionale 7/92, è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  900  milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1996, di lire  300 milioni per l'anno 1997 e di lire 200 milioni  per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa  carico al capitolo 7868 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1,  della  legge regionale 8/1995, è autorizzata  la  spesa complessiva  di lire 200 milioni, suddivisa  in  ragione  di lire  50  milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni  per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa  carico al capitolo 8110 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIOE DEL TURISMO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore del settore commerciale)(programmi 3.4.1. e 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale   27   novembre  1967,   n.   26,   e   successive modificazioni   ed   integrazioni,   ivi   comprese   quelle introdotte dall'articolo 44 della legge regionale 2/1992, è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  3.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 6  della legge  regionale 11 giugno 1975, n.  30, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'anno 1996 e  un limite d'impegno di lire 500 milioni nell'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 1.000 milioni per l'anno 1996,  lire  1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005 e lire  500 milioni per l'anno 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  4.000  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 8222 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge  regionale  4  maggio 1973, n.  32,  l'Amministrazione regionale  è  autorizzata a concedere ai Consorzi  garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1  della  legge regionale 32/1973, un finanziamento di  lire 500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  8318  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile   1982,   n.   25,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni,  è autorizzato un limite di impegno  di  lire 500 milioni nell'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2005.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   L'onere  complessivo  di  lire  1.500  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1996  al  1998,  fa carico al capitolo 8305 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore del settore turistico)(programmi 3.4.3., 3.4.5. e 0.7.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per  le  finalità e con le  modalità  previste dall'articolo 139, commi 1 e rispettivamente 2, della  legge regionale  8/1995,  è autorizzata la spesa  complessiva  di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  1.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 8379 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 43, comma 2,  della legge regionale 47/1991, dall'articolo 133,  della legge  regionale 4/1992, nonché dall'articolo 45, comma  1, della  legge regionale 30/1992, è autorizzata la  spesa  di lire 156 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Il predetto onere di lire 156 milioni fa carico al capitolo  8401  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965,  n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale  4 maggio  1993,  n.  17, è autorizzata la spesa di  lire  500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo  8537  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977,  n. 51,  come aggiunta dall'articolo 2 della legge regionale  30 gennaio  1986,  n.  7, è autorizzata la spesa di  lire  600 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo  8167  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Per le finalità indicate all'articolo 144, comma 1,  della  legge regionale 8/1995, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   Al  fine  di  consentire alla  Promotur  SpA  di stipulare   i   mutui  finanziabili   con   il   comma   11, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   prestare garanzie  fideiussorie fino alla concorrenza di  lire  1.200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Gli  interventi di cui ai commi  11  e  12  sono attuati  con le modalità previste dall'articolo  144  della legge regionale 8/1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Le  annualità  relative al  limite  di  impegno autorizzato  con il comma 11 sono iscritte  nello  stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  250  milioni per ciascuno degli anni dal  1997  al 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 8168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Gli  eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 12 fanno carico al capitolo 1212  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere   all'Università  degli  Studi  di   Trieste   un finanziamento  di  lire 100 milioni per l'organizzazione  di corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  di  accompagnatori turistici e guide turistiche di cui alla legge regionale  29 dicembre  1982, n.  88, e successive modifiche, nonché  per corsi  di  formazione di guide naturalistiche  di  cui  alla legge   regionale  10  gennaio  1987,  n.  2  e   successive modifiche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>    Il  finanziamento  di  cui  al  comma  18   è condizionato  alla  stipulazione, da parte  dell'Università degli   Studi  di  Trieste,  di  apposita  convenzione   con l'Amministrazione  regionale. La convenzione  è  stipulata, previa   conforme  deliberazione  della  Giunta   regionale, dall'Assessore al commercio e turismo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>   Il finanziamento di cui al comma 18 può  essere concesso  ed  erogato  in  via  anticipata  ed  in  un'unica soluzione,  una  volta stipulata la convenzione  di  cui  al comma 19, previa presentazione alla Direzione regionale  del commercio   e   del   turismo  di  una  relazione   tecnico- illustrativa e di un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale  che ne dispone la concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  18  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo  8385  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">PROGRAMMI COMUNITARI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attuazione Regolamento (CEE) n.  3528/1986.Interventi per la protezione delle forestedall'inquinamento atmosferico)(programma 1.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Nell'ambito degli interventi per  la  protezione delle  foreste  dall'inquinamento atmosferico  previsti  dal Regolamento  (CEE) n.  3528/86 del Consiglio del 17 novembre 1986,   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   per l'attuazione del programma regionale &lt;&lt; Indagine diretta allo studio  della chimica degli aghi e delle foglie degli alberi forestali   in  relazione  alle  deposizioni  atmosferiche &gt;&gt; denominato  &lt;&lt; PACID - FVG III &gt;&gt;, approvato con deliberazione della  Giunta regionale n.  5201 della seduta del 27 ottobre 1994  ed  ammesso  al contributo comunitario  con  decisione della  Commissione europea n.  29298 del 27 luglio 1995,  è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il predetto onere complessivo di lire 60 milioni per  l'anno 1996 fa carico, per la quota di lire 30 milioni, al  capitolo 2863 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per  l'anno  1996  e  per la quota di  lire  30  milioni  al capitolo  2865  dello stato di previsione  della  spesa  dei bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Corrispondentemente allo stanziamento previsto sul citato  capitolo  2865 della spesa, sul capitolo  587  dello stato  di  previsione dell'entrata dei bilanci  predetti  è prevista  per  l'anno  1996 l'entrata di  lire  30  milioni, assegnata  dalla  Unione Europea ai  sensi  della  decisione della Commissione europea di cui al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1del Regolamento (CEE) n.  2081/1993.Interventi sostenuti dal FSE)(programma 5.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    La  spesa di lire 3.510 milioni autorizzata  per l'anno  1996 dal combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera a),  dall'articolo 32, della legge regionale 28 agosto 1995, n.  35  è ridotta di lire 2.830 milioni, fermo restando  il residuo  onere  a carico del capitolo 7749  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, in relazione  alla riduzione  della  quota  di  cofinanziamento  statale  degli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    La  spesa di lire 8.190 milioni autorizzata  per l'anno  1996  dall'articolo 32, comma 6, lettera  b),  della legge  regionale 35/1995, è ridotta di lire 5.470  milioni, fermo  restando il residuo onere a carico del capitolo  7752 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 2,  sul  capitolo 176 dello stato di previsione dell'entrata dei  bilanci citati è prevista la riduzione di pari importo dell'assegnazione    dello    Stato     per     l'attuazione dell'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n.  2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 a  titolo  di cofinanziamento del Fondo sociale europeo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attuazione degli obiettivi 3 e 4 previsti dall'articolo 1del Regolamento (CEE) n.  2081/1993)(programma 5.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1,   della  legge  regionale  8/1995,  e  nell'ambito  delle disposizioni  di  cui all'articolo 52, commi  dal  primo  al terzo,   della  legge  regionale  76/1982,  come   integrato dall'articolo   35   della  legge  regionale   25/1985,   è autorizzata:<p style="text-align: justify;">a)   ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 20 della  legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di  lire 891  milioni  per  gli anni dal 1997 al 1999,  suddivisa  in ragione  di  lire  198  milioni per l'anno  1997,  lire  129 milioni per l'anno 1998 e lire 564 milioni per l'anno 1999;</p><p style="text-align: justify;">b)   ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della  legge regionale 8/1995 la spesa complessiva  di  lire 2.428  milioni per gli anni dal 1997 al 1999,  suddivisa  in ragione  di  lire  822  milioni per l'anno  1997,  lire  600 milioni  per  l'anno  1998 e lire 1.006 milioni  per  l'anno 1999.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     L'onere  complessivo  di  lire  327   milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli  anni  1997  e 1998  con il comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 5952 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Corrispondentemente sul capitolo 181 dello stato di  previsione  dell'entrata dei  precitati  bilanci  e  sul corrispondente  capitolo di bilancio  per  l'anno  1999,  è prevista  l'entrata  di  pari importo assegnata  dall'Unione europea  a valere sul Fondo sociale europeo per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L'onere  complessivo  di  lire  1.422  milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli  anni  1997  e 1998  con il comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 5951 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Corrispondentemente sul capitolo 180 dello stato di  previsione  dell'entrata dei  precitati  bilanci  e  sul corrispondente  capitolo di bilancio  per  l'anno  1999,  è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo  Stato  a valere  sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25  della legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  per  l'attuazione  del programma  di  interventi di cui all'articolo 20,  comma  1, della legge regionale 8/1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1,   della  legge  regionale  8/1995,  e  nell'ambito  delle disposizioni  di  cui all'articolo 52, commi  dal  primo  al terzo,   della  legge  regionale  76/1982,  come   integrato dall'articolo   35   della  legge  regionale   25/1985,   è autorizzata:<p style="text-align: justify;">a)   ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 2 milioni, suddivisa in ragione di lire 1 milione per ciascuno degli anni 1998 e 1999;</p><p style="text-align: justify;">b)   ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995 la spesa complessiva di lire  2 milioni, suddivisa in ragione di lire 1 milione per ciascuno degli anni 1996 e 1997.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'onere  di lire 1 milione, corrispondente  alla quota  autorizzata per l'anno 1998 con il comma  6,  lettera a),  fa  carico  al capitolo 5962 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la   quota   autorizzata  per  l'anno  1999  fa  carico   al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Corrispondentemente sul capitolo 184 dello stato di  previsione  dell'entrata del precitato  bilancio  e  sul corrispondente  capitolo di bilancio  per  l'anno  1999,  è prevista  l'entrata  di  pari importo assegnata  dall'Unione europea  a valere sul Fondo sociale europeo per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>     L'onere   complessivo  di  lire   2   milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli  anni  1996  e 1997  con il comma 6, lettera b), fa carico al capitolo 5961 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   Corrispondentemente sul capitolo 183 dello stato di   previsione  dell'entrata  dei  precitati  bilanci,   è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo  Stato  a valere  sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25  della legge  845/1978 per l'attuazione del programma di interventi di  cui  all'articolo  21, comma 1,  della  legge  regionale 8/1995.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attuazione dell'obiettivo 5A previsto dall'articolo 1 delRegolamento (CEE) n.  2081/1993 - Regolamento (CEE) n.867/1990)(programma 5.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità di cui all'articolo 105, comma 1, della  legge  regionale  39/1995, è autorizzata,  ai  sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale  39/1995, la spesa di lire 168.894.000 per  l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il predetto onere di lire 168.894.000 per l'anno 1996  fa  carico al capitolo 3070 dello stato di  previsione del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1996-1998  e  del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    La  spesa  di  lire 825 milioni autorizzata  per l'anno  1996 dall'articolo 105, comma 2, lettera  b),  della legge  regionale  39/1995, è ridotta di  lire  518.414.000, fermo  restando il residuo onere a carico del capitolo  3071 dello  stato di previsione del bilancio pluriennale per  gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    La  spesa  di  lire 990 milioni autorizzata  per l'anno  1996 dall'articolo 105, comma 2, lettera  a),  della legge  regionale  39/1995, è ridotta di  lire  464.423.000, fermo  restando il residuo onere a carico del capitolo  3072 dello  stato di previsione del bilancio pluriennale per  gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Corrispondentemente alle riduzioni di spesa di cui ai  commi  3 e 4 sono previste le riduzioni di pari  importo delle  assegnazioni  dello Stato  e  della  Unione  europea, iscritte rispettivamente sui capitoli 190 e 191 dello  stato di   previsione   dell'entrata  dei  bilanci   citati,   per l'attuazione  dell'obiettivo 5A di cui  all'articolo  1  del Regolamento   (CEE)   n.   2081/1993,   relativamente   agli interventi di cui al Regolamento (CEE) n.  867/1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attuazione dell'obiettivo 5B previsto dall'articolo 1del Regolamento (CEE) n.  2081/1993.Interventi sostenuti dal FSE)(programma 5.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le quote di spesa di lire 1.136 milioni per l'anno 1996,  di lire 1.144 milioni per l'anno 1997, di lire  1.151 milioni  per l'anno 1998 e di lire 1.158 milioni per  l'anno 1999,  autorizzate dall'articolo 33, comma  1,  lettera  c), della  legge  regionale 35/1995, sono ridotte  di  lire  828 milioni  ciascuna, fermo restando il residuo onere a  carico del  capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996, in relazione alla riduzione della quota  di cofinanziamento statale degli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le quote di spesa di lire 4.863 milioni per l'anno 1996,  di lire 4.893 milioni per l'anno 1997, di lire  4.923 milioni  per l'anno 1998 e di lire 4.953 milioni per  l'anno 1999,  autorizzate dall'articolo 33, comma  8,  lettera  c), della  legge regionale 35/1995, sono ridotte di  lire  3.313 milioni  ciascuna, fermo restando il residuo onere a  carico del  capitolo 7003 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per  l'anno  1996 ed al corrispondente capitolo di  bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 2,  sul  capitolo 196 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati e sul corrispondente capitolo di bilancio per  l'anno 1999, è accertata la riduzione di pari  importo dell'assegnazione    dello    Stato     per     l'attuazione dell'obiettivo  5B  di cui all'articolo  1  del  Regolamento (CEE)  n.  2081/1993 a titolo di cofinanziamento  del  Fondo sociale europeo.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VIII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ALTRE NORME FINANZIARIE,CONTABILI E PROCEDURALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESAE NORME DI PROCEDURA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 69       (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio                   da parte del Governo)</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sedi regionali)(programma 0.1.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 1  della legge  regionale  14  ottobre 1965, n.  20, come  modificato dall'articolo 53 della legge regionale 28/1988, e  integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre  1971,  n. 57  -  modificato dall'articolo 4 della legge  regionale  23 dicembre  1980,  n.  75  -  e dall'articolo  1  della  legge regionale 11 novembre 1975, n.  69, è autorizzata la  spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione  di lire 15.500 milioni per l'anno 1996, lire 15.000 milioni per l'anno  1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998,  di  cui lire  25.000 milioni relativi agli anni 1997 e 1998 mediante contrazione di mutuo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  predetto onere complessivo  di  lire  40.500 milioni  fa  carico per la quota di lire 15.500 milioni  per l'anno 1996 al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio  per  l'anno 1996 e per le restanti quote  di  lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 10.000 milioni  per l'anno 1998 al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Sono  revocate le quote di lire  10.000  milioni ciascuna  autorizzate per gli anni 1997 e 1998 dall'articolo 58,  comma  1, della legge regionale 29/1990, a  carico  del capitolo  corrispondente al capitolo  1150  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998;  è  revocata  la spesa di  lire  10.000  milioni autorizzata  per l'anno 1996 mediante contrazione  di  mutuo dall'articolo 156, comma 1, della legge regionale 8/1995,  a carico  del  capitolo corrispondente al capitolo 1152  dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture  sedi di uffici regionali ed al fine di provvedere ad  una  loro  più razionale distribuzione sul  territorio, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a  realizzare nella  città  di  Udine  una  nuova  struttura  funzionale, qualificante   anche  sotto  il  profilo   urbanistico,   da destinare a sede degli uffici regionali ivi operanti.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  4,  è autorizzata  la  spesa complessiva di lire  65.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire  20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e  1998  e lire  10.000  milioni per l'anno 1999, di  cui  lire  50.000 milioni  relativi  agli  anni  dal  1997  al  1999  mediante contrazione di mutuo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Il  predetto onere complessivo  di  lire  65.000 milioni  fa  carico per la quota di lire 15.000 milioni  per l'anno 1996 al capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e  del bilancio  per  l'anno 1996 e per le restanti quote  di  lire 20.000  milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998  e  lire 10.000 milioni per l'anno 1999 al capitolo 1161 dello  stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni 1996-1998 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    In  deroga al disposto dell'articolo 7,  secondo comma,   della   legge  regionale  10/1982,   e   successive modificazioni  ed  integrazioni, la  quota  di  lire  16.000 milioni  del fondo globale iscritto sul capitolo 8920  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n.  72  dell'elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi)  non utilizzata   al   31  dicembre  1995,  non   è   trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto  con decorrenza dal 31 dicembre 1995.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 27, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 28, L. R. 2/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà regionalein località Cave del Predile Riofreddo nel Comune di Tarvisio)(programma 1.4.1.)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In attesa del trasferimento all'Istituto autonomo per   le  case  popolari  dell'Alto  Friuli  del  patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Cave del  Predil in Comune di Tarvisio, ai sensi dell'articolo  2 della  legge  regionale  17  giugno  1993,  n.  44,  e   del trasferimento   al   Comune  di  Tarvisio   del   patrimonio immobiliare  civile  di  proprietà regionale  in  località Riofreddo,  ai  sensi degli articoli  9  e  11  della  legge regionale    44/1993,   l'Amministrazione    regionale    è autorizzata  a finanziare le spese derivanti dalla  gestione di  detto patrimonio civile, nonché quelle derivanti  dalla gestione  del  patrimonio già industriale  e  minerario  di proprietà   regionale   in  località  Cave  del  Predil  e quelle concernenti l'acquisizione di studi e progetti per la messa   in   sicurezza  e  sistemazione   del   comprensorio minerario.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1,  è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  6.300  milioni, suddivisa in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Il  predetto  onere complessivo  di  lire  6.300 milioni fa carico al capitolo 1410 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 11, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 14, L. R. 14/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per la definizione dei contenziosi  gravantisulla gestione commissariale  dei disciolti Consorzi per gliuffici di economia e bonifica montana)(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità indicate dall'articolo 6, comma 1,  della  legge regionale 5/1994, e per la copertura  degli eventuali  oneri derivanti dalla definizione di  contenziosi gravanti sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi e  della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo  1, comma  1,  della legge regionale 25 maggio 1993, n.  26,  è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al  capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     Per   gli  oneri  derivanti  dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26/1993,  è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo  1756  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Nel testo dell'articolo 2, comma 2, della  legge regionale 26/1993, come integrato dall'articolo 2, comma  2, della  legge  regionale 22 aprile 1994, n.  4, e  da  ultimo modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge  regionale 8/1995, la locuzione &lt;&lt; 31 dicembre 1995 &gt;&gt; è sostituita  con la locuzione &lt;&lt; 30 giugno 1996 &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   I contingenti organici di personale regionale  da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi  2 e 3, della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio  1990,  n. 5,  sono  determinati,  anche  per  l'anno  1996,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della  legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 12,  comma  2, della legge regionale 8/1995, è  autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al  capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sistema informativo del libro fondiario)(programma 0.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3,  della  legge regionale 10 luglio 1987, n.  20,  e  dalla legge  regionale 19 febbraio 1990, n.  8, è autorizzata  la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al  capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 159, comma 1  della  legge  regionale 8/1995, è ridotta  di  lire  500 milioni  fermo  restando  il  residuo  onere  a  carico  del capitolo  1900  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attuazione del programma comunitario &lt;&lt; Perifra &gt;&gt;)(programma 2.5.3.)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">l.   Per concorrere alla realizzazione degli interventi previsti  dal  progetto finalizzato allo sviluppo  di  nuove imprese,  anche attraverso il recupero ed il  riutilizzo  di installazioni  militari  dismesse  nel  comune  di  Paularo, approvato   dalla   competente  Direzione   generale   della Commissione dell'Unione europea nell'ambito del programma di azione comunitaria denominato &lt;&lt; Perifra &gt;&gt;, l'Amministrazione regionale  è  autorizzata ad assegnare all'Agenzia  per  lo sviluppo economico della montagna SpA, in quanto individuata come soggetto attuatore da parte dell'organismo comunitario, un finanziamento straordinario di lire 850 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  l  è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo  7865  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L'articolo 13 della legge regionale 50/1993,  è abrogato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    In relazione al disposto di cui ai commi 1 e  4, l'Agenzia    del    lavoro   è    tenuta    a    restituire all'Amministrazione regionale le somme erogate ai sensi  del citato   articolo   13   della  legge   regionale   50/1993, nell'ammontare di lire 850 milioni, entro il 31 marzo 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Il  rientro delle somme di cui  al  comma  5  è previsto  per pari importo sul capitolo 1051 dello stato  di previsione  dell'entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Piani comunali degli orari degli esercizicommerciali e dei servizi pubblici)(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 49/1993, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo  1724  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1,  lettera  c),  e  31, comma 1, lettera  b),  della  legge regionale  49/1993  è  autorizzata la  spesa  di  lire  150 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo  1725  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Orientamento dei volontari e interventidi solidarietà internazionale)(programma 0.6.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1,  della  legge  regionale  20 febbraio  1995,  n.  12,  è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo  800  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per l'attuazione degli interventi di solidarietà internazionale  del Fondo regionale di cui  all'articolo  52 della    legge    regionale   30/1992,   come    individuati dall'articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1/1993 e  dalla  legge  regionale  30  dicembre  1993,  n.  56,  è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo  4100  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Conferimento straordinario al Fondo regionaleper la protezione civile per interventinel settore ambientale)(programma 1.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1,  della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al  capitolo 4152 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Manifestazioni per il ventesimo anniversariodegli eventi sismici del 1976)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a sostenere  le  spese  necessarie  per  la  realizzazione  di mostre,   manifestazioni  e  convegni,  nonché   redazione, stampa,  acquisto e diffusione di pubblicazioni  riguardanti l'opera  di ricostruzione delle zone terremotate del  Friuli in occasione del ventesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo  227  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rientro al bilancio regionale di somme afferenti allagestione fuori bilancio di cui all'articolo 6della legge regionale 10/1984)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    La  Friulia  SpA, in qualità di organo  gestore della   gestione   fuori   bilancio   istituita   ai   sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n.  10, è   tenuta  a  far  riaffluire  al  bilancio  regionale  le disponibilità   finanziarie   relative   ai   rientri   dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della  legge regionale 10/1984, nell'importo di lire 9.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 luglio 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per  le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle  finanze,  di  concerto con l'Assessore  all'industria, previa  conforme  deliberazione della Giunta  regionale,  è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione  di  cui  all'articolo 8, secondo  comma,  della legge regionale 10/1984.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    I  rientri dei finanziamenti di cui al  comma  1 affluiscono  al  capitolo  782  dello  stato  di  previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 2della legge regionale 10 gennaio 1996, n.  7)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'articolo  2  della legge regionale 10  gennaio 1996,  n.  7 dispiega  i  propri  effetti a decorrere dal 31 dicembre 1995.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME FINALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Copertura finanziaria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Il  maggiore onere complessivo conseguente  alle nuove  autorizzazioni  previste dalla presente  legge  trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per  gli  anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  ed ha  effetto, fermo restando il disposto di cui agli articoli 33, comma 13, e 70, comma 7, dall'1 gennaio 1996.</p></p></p></p></body></html>