Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 47
 (Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura
e miglioramento fondiario ed aziendale)
(programmi 3.1.1. e 3.1.2.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 č autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalitā previste dal R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalitā previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell'anno 1996, il limite d'impegno di lire 800 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2025.
7. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1999 al 2025 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalitā previste dagli articoli 43 e 44 del R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalitā previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, come integrata dall'articolo 19 della legge regionale 58/1975, č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2027.
15. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1999 al 2027 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Per le finalitā previste dall'articolo 13 della legge 10/1991, č autorizzata la spesa di lire 321.500.000 per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, delle quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 308/1982.
18. Il predetto onere di lire 321.500.000 fa carico al capitolo 6436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.