Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 43
 (Tutela del patrimonio storico-artistico regionale.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 2.4.1.)
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, l'Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere finanziamenti e contributi per gli interventi di restauro e manutenzione degli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico della Regione, previsti nel programma approvato dalla Giunta regionale.
4. Per le finalitā previste dal comma 1, č autorizzata la spesa di lire 5.695.740.414 per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 5.695.740.414 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 3060 - lire 1.000 milioni;
b) capitolo 1500 - lire 2.868 milioni;
c) capitolo 5197 - lire 1.827.740.414.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 46, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.