Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 5 marzo 1997.
3 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 84, comma 12, L. R. 13/1998
4 Modificato il titolo della legge da art. 84, comma 17, L. R. 13/1998
Art. 2
 (Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo
principale)
2. Ai fini del comma 1, ha sufficiente capacità professionale colui che dimostri:
a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
b) di possedere diploma d'istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario o titolo equipollente;
c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione professionale previsto dalla normativa regionale;
d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;
e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 84, L. R. 13/1998
Art. 3
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998
Art. 13
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 84, comma 8, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 16, L. R. 13/1998
Art. 14
 (Norme abrogative e di adeguamento
della legislazione vigente)
1. La legge regionale 10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata. L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 2, L. R. 31/1996
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998
4 Comma 5 abrogato da art. 84, comma 11, L. R. 13/1998
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 19, L. R. 13/1998