Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.
Art. 11
 (Contributi volontari)
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.
4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri gia' cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri gia' cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.
3 Comma 1 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003
4 Comma 5 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003