Legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 24 settembre 1997.
CAPO I
 FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA
PRODUZIONE-SOTTOSCRIZIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI
CAPO II
 INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LO SVILUPPO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI-SOTTOSCRIZIONE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
CAPO IV
 COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA POLITICA INDUSTRIALE
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 26/2005 . Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale rimane in carica fino alla nomina del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15, c. 2, L.R. 26/2005.
CAPO V
 NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 13
 
1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1665 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione per favorire il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. Sul precitato capitolo 1665 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 14
 
1. Per le finalità previste dal Capo III è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1663 (2.1.264.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni dalla Friulia-Lis SpA Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
4. Sul precitato capitolo 1663 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.