Art. 1
2. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'
articolo 11 della legge regionale n. 48/1978, come interpretato dal comma 1, continua a trovare applicazione per le opere per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati giā emanati i relativi decreti di concessione.
Art. 2
1. In via eccezionale č rinnovata la dichiarazione di pubblica utilitā ai fini dell'espropriazione degli immobili la cui proprietā non risulti acquisita in capo all'Ente procedente, limitatamente alle opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino ultimate e la pubblica utilitā scaduta senza che siano state completate le pratiche espropriative.
2. Ai fini di cui al comma 1 č fissato in anni sei dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 96, comma 3, L. R. 13/1998
2 Comma 1 interpretato da art. 31, comma 1, L. R. 9/1999
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 25, L. R. 13/2002