<< Art. 90 bis
1. Il Servizio della consulenza tecnica svolge attivitā di consulenza tecnica a favore delle Direzioni regionali ed in particolare provvede alla formulazione di pareri tecnici di congruitā su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando č necessario un esame tecnico che rientra nella competenza professionale degli ingegneri o geometri.
2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessitā dell'esame tecnico, il parere di congruitā viene reso secondo le modalitā e dagli organi individuati in appositi regolamenti. >>.