Legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 405, lettera a), L. R. 27/2012
Art. 1
 Finalità ed obiettivi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province il contributo corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, al fine di favorire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull' uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
Art. 5
 Individuazione degli interventi ammessi
a finanziamento o contributo
2. L'Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004 provvede a comunicare agli Enti interessati l'ammissione a finanziamento o contributo, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 4, L. R. 15/2004
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 4, L. R. 15/2004
Art. 8
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.
4. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di cassa si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.