Art. 3
Individuazione dei comuni beneficiari
1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.
2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 24, comma 2, L. R. 15/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 238, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 4 abrogato da art. 238, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 4
Presentazione delle domande
1. Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 6, i Comuni e le Province presentano alla competente Direzione centrale apposita domanda di contributo corredata della seguente documentazione:
a) relazione che definisca le opere da realizzarsi, corredata di eventuali elaborati progettuali;
b) previsione di spesa di massima per singola opera.
2. Le richieste di contributo devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno e, in via di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 3, L. R. 15/2004
Art. 5
Individuazione degli interventi ammessi
a finanziamento o contributo
1. Sulla base delle domande presentate dalle Amministrazioni interessate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'
articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, individua gli interventi ammessi a finanziamento o contributo sulla base delle priorità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed in relazione ai fondi erogati dallo Stato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 4, L. R. 15/2004
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 4, L. R. 15/2004
Art. 6
Finanziamento
1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono effettuati con finanziamenti o contributi << una tantum >> fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche per opere pubbliche o servizi sociali già assistiti da altro contributo statale o regionale.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2090 ( 2.1.232.3.08.15. ) con la denominazione << Finanziamenti e contributi a Comuni e Province per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'
articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 39 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde per la quota di lire 8.992.350.000 a somme non utilizzate al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25.
4. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di cassa si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.