Art. 5
Autorizzazione
1. La concessione di garanzie fideiussorie da parte della Regione deve essere autorizzata con norma di legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 12/2010
2 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 29, comma 8, L. R. 10/2012
3 Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 33/2015
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 11, comma 9, L. R. 12/2010
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 10, L. R. 12/2010
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 10, L. R. 12/2010
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 11, comma 11, L. R. 12/2010
5 Articolo abrogato da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 7
Condizioni generali per la prestazione di
garanzie fidejussorie
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare al beneficio del termine di cui al
primo comma dell'articolo 1957 del codice civile, qualora l'obbligazione principale sia assunta per interventi e iniziative di particolare rilevanza.
2 bis. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, qualora gli enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che agisca come titolare di un diritto esclusivo in relazione al servizio di interesse economico generale ad essa affidato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia anche sotto forma di contratto autonomo di garanzia ovvero di fideiussione a prima richiesta.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 23, L. R. 12/2009
2 Comma 2 bis sostituito da art. 13, comma 3, L. R. 11/2011
Art. 8
Criteri generali per la determinazione delle somme
garantite con fidejussione regionale
1. Le fidejussioni rilasciate dall'Amministrazione regionale debbono contenere l'esatta determinazione degli importi massimi garantiti per capitale, interessi ed oneri accessori.
Art. 9
Modalità per la concessione di garanzie fidejussorie
1. Le garanzie fidejussorie della Regione sono disposte con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
2. Nel caso in cui sia diversamente previsto, la proposta di cui al comma 1 deve essere formulata di concerto con l'Assessore alle finanze.
3. La domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito, nonché dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente richiedente dispone l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale, a eccezione del caso di cui al comma 1 bis dell'articolo 5, deve essere dichiarata l'impossibilità da parte dell'ente stesso a prestare la propria garanzia.
4. In caso di persone fisiche la domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito adito, e dalla dichiarazione acclarante l'impossibilità da parte del soggetto a prestare proprie garanzie.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 12, L. R. 12/2010
Art. 10
Norme abrogative e di coordinamento
2. Qualora disposizioni legislative si richiamino alle norme abrogate dal comma 1, si intende che le stesse devono far riferimento alle corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, e del bilancio per l'anno 1994.