Legge regionale 04 gennaio 1995, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016
Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.
Art. 10
Norme abrogative e di coordinamento
1.
Sono abrogati la
legge regionale 1 luglio 1971, n. 25
, gli articoli 3, 4 e 6 della
legge regionale 30 luglio 1974, n. 35
, gli articoli 5 e 6 della
legge regionale 31 agosto 1982, n. 74
e l'
articolo 109, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47
.
2.
Qualora disposizioni legislative si richiamino alle norme abrogate dal comma 1, si intende che le stesse devono far riferimento alle corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.