Art. 5
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 che autorizzano l'Amministrazione regionale a disporre aperture di credito a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni, degli Istituti autonomi case popolari e degli altri enti pubblici locali, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 8
1. Non si fa luogo al recupero delle somme relative alle spese di progettazione, qualora le opere previste dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 non vengano realizzate per indisponibilità di finanziamenti o per altre comprovate cause sopravvenute che rendano impossibile la realizzazione dell'opera.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento agli interventi finanziati con spese a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria.
Art. 9
1. In deroga alla disciplina dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e nei limiti degli indici parametrici definiti ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai proprietari, in possesso di tutti i requisiti di legge, di immobili inclusi negli ambiti edilizi di intervento unitario di cui all'
articolo 11 della legge regionale n. 30/77 e alla
legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, spettano i contributi a totale copertura delle spese di progettazione, direzione lavori e di esecuzione delle opere di cui all'
articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30/77, nonché delle spese di progettazione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima
legge regionale n. 30/77.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi già appaltati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
1. Non si fa luogo alla dichiarazione di decadenza dai contributi previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora, successivamente alla scadenza dei termini di ultimazione dei lavori, il Comune o la Segreteria Generale Straordinaria, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano dato corso all'esecuzione di interventi connessi con la riparazione dell'immobile ai sensi del
terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/77, come inserito dall'
articolo 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e integrato dall'
articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite su domanda da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nei casi di cui al comma 1 la mancata ultimazione dei lavori relativi all'intervento principale di riparazione assistito dai benefici, entro il nuovo termine fissato da apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente all'ultimazione dell'intervento indicato al comma 1, comporta la decadenza di diritto dal contributo ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 11
2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994 è così sostituita: << Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea ed all'acquisizione delle aree di cui all'
articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. >>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 15
2. I provvedimenti di diniego dei benefici sulle domande di cui all'
articolo 40 della legge regionale n. 2/82, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
Art. 17
1. Le disposizioni abrogate a norma del
comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168, nei confronti di coloro che abbiano ottenuto, anteriormente alla predetta data, l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.
2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.