Legge regionale 28 aprile 1994, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 28/12/1994

Bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 10 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/1994
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 10
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994- 1996 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione di lire 119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 324,5 miliardi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 14/1994
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .
Art. 11
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 fanno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 21/1994
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 21/1994
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 21/1994
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .
Art. 12
1. Le variazioni di bilancio disposte nel periodo di esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 10 gennaio 1994, n. 2, sono confermate e comportano la conseguente modifica degli stati di previsione dell'entrata (tabelle A e A/1) e della spesa (tabelle B e B/1), nonché degli elenchi annessi alla presente legge interessati dalle predette variazioni.
2. La numerazione delle Rubriche di spesa indicate nei decreti con i quali sono disposte le variazioni di bilancio di cui al comma 1, sulla base della numerazione prevista nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, assume la nuova numerazione prevista dal bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 secondo l'elenco di corrispondenza annesso alla presente legge (Elenco C).
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .