Legge regionale 27 aprile 1994, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/04/1994

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.
Art. 4
1. Al completamento delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, n. 2, della legge regionale n. 26/1993, provvede l'Amministrazione regionale per le opere di competenza regionale affidate in concessione agli enti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 26/1993 e le Comunità montane per le opere di competenza propria degli enti medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3 bis, comma 1, L. R. 26/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.