1. Con riferimento all' area montana regionale di cui all'articolo 1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in quello della forestazione, iscritte nel Registro regionale di cui all'
articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonché le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di malghe, sono autorizzate dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono le strutture, ad esercitare attività di agriturismo e di alpiturismo, secondo le disposizioni amministrative recate dall'
articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, ma prescindendo dall' iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 6 della legge medesima.