<< 2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:
a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell' architettura tipica della zona o per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato- pascolo;
b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l' organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. >>.