1. Nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dall'
articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la presente legge la Regione promuove la definizione e l' attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell' occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna.