Legge regionale 15 giugno 1993 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.

CAPO I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE1 MARZO 1988, n. 7

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

Art. 3

1. All' articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 7/1988 dopo le parole << del Presidente della Giunta regionale >> sono aggiunte le parole << , da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 24/1995

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Gli articoli 99 bis e 99 ter, aggiunti dal presente articolo alla L.R. 7/1988, sono stati abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel B.U.R. S.S. n. 12 dd. 13/7/2001, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 29

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 30

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 32

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 18/1996

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 52, comma 4, L. R. 18/1996

Art. 34

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

CAPO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALIIN MATERIA DI PERSONALE

Art. 35

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 37

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 38

1. All'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, il prospetto numerico è sostituito dal seguente:

<< a) commesso 8

b) coadiutore 10

c) segretario 3

d) consigliere 7 --- Totale 28 >>

Art. 39

1. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, l' equiparazione:

ComuneCollaboratore professionale - V coadiutorequalifica funzionale ex DPR 347/83

è sostituita dalla seguente:

ComuneCollaboratore professionale coadiutore autista meccanico - V qualificafunzionale ex DPR 347/83

2. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, l' equiparazione:

IACPVI fascia funzionaleconsigliere

è sostituita dall' equiparazione:

IACPVI qualifica funzionalesegretario

3. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, dopo l' equiparazione:

USLassistente medicocollaboratore amministrativooperatore professionale coordinatoreoperatore professionale dirigentecollaboratore farmacistaConsigliere

è aggiunta la seguente:

Istituto BurloGarofoloAssistente medicoconsigliere

Art. 40

1. A seguito della correzione di errori materiali operata con l'articolo 39 della presente legge, all'articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 17/1992, il prospetto numerico viene sostituito dal seguente:

<< commesso: 26 agente tecnico: 18 coadiutore: 71 segretario: 208 consigliere: 77 funzionario: 3 --- TOTALE: 403 >>.

Art. 41

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 42

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 43

1. All' articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, le parole << almeno venti giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 >>.

Art. 44

1. In relazione alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale operata ai sensi dell' articolo 1, i posti che, per effetto delle procedure di cui ai Capi II e III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e ai Capi I e V del Titolo II della legge regionale n. 17/1992, risultassero in soprannumero, con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale, sono riassorbiti, a partire dall' 1 gennaio 1994, con i posti che si renderanno di volta in volta disponibili.

2. Sono fatti salvi i ruoli ad esaurimento di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e all' articolo 23 della legge regionale n. 17/1992.

Art. 45

1. Al personale regionale compete, dall'1 gennaio 1993, la somma forfettaria lorda mensile di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, come convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da corrispondere per 13 mensilità e da assoggettare alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

(1)

2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta in quanto competa lo stipendio e viene ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 9, L. R. 19/1996

Art. 46

(1)

1. Il controllo previsto dall' articolo 25 del codice civile sull' amministrazione delle fondazioni riconosciute persone giuridiche di diritto privato viene esercitato dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi competenti nella materia in cui le fondazioni medesime operano.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 11, L. R. 33/2015

Art. 47

1. Il disposto di cui agli articoli 2 e 31 ha effetto a partire dall' 1 agosto 1993.

Art. 48

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

2. In relazione al disposto degli articoli 5 e 17 nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio di previsione per l'anno 1993 viene istituita la Rubrica n. 29 << Servizio della statistica >>.

3. Il capitolo 856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio di previsione per l' anno 1993 è trasferito dalla Rubrica n. 6 alla Rubrica n. 29.

Art. 49

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.