Legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.
Art. 46
1. Il controllo previsto dall' articolo 25 del codice civile sull' amministrazione delle fondazioni riconosciute persone giuridiche di diritto privato viene esercitato dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi competenti nella materia in cui le fondazioni medesime operano.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 11, L. R. 33/2015