Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 74
 
1. Gli interventi di recupero degli edifici compresi in un ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento di revoca assunto ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, possono essere realizzati utilizzando il progetto eventualmente giā redatto a cura dell'Ente pubblico. In tal caso il relativo costo č imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche.