1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'
articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall' Autorità giudiziaria ordinaria, ancorché relative a nuovi maggiori lavori realizzati senza il rispetto delle norme e delle procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni nonché le spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d'appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario.