<< 8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla
legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della
legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo. >>.