Art. 34
1. Nel caso di edifici in comproprietà, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, il contributo previsto dall'
articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, può essere concesso, anche in via di sanatoria, al comproprietario richiedente, secondo le disposizioni di cui all'
articolo 39 della legge regionale n. 35/1979, anche se la situazione che dà origine all' esigenza di superamento delle barriere architettoniche, è propria del nucleo familiare di altro comproprietario non richiedente.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso anche in via integrativa qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale.