Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
3. Per le successioni per causa di morte che si aprono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il termine semestrale di ripetizione delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale
n. 48/1991 sono abrogati.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000