Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 131
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come da ultimo modificato dall' articolo 41 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, in difetto del requisito previsto dal secondo comma dell' articolo 37 della legge regionale n. 25/1978, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché al tempo dell' emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare del beneficiario sia stato, nel Comune in cui è situato l' alloggio assistito dal contributo o in altri Comuni ad esso limitrofi, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su altro alloggio.