Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 116
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto della convenzione prevista dall' articolo 4, terzo comma, lettera g), della legge regionale n. 30/1977, sono fatti validi a tutti gli effetti purché l' unità immobiliare diversa dalla prima, esistente alla data del 6 maggio 1976 o ricavata nell' immobile riparato, sia stata effettivamente destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative del beneficiario o di suoi parenti o affini ovvero dei soggetti indicati nell' articolo 3 del DPGR 29 novembre 1977, n. 2087/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione del Sindaco.