1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da soggetti non titolari degli edifici ivi considerati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, su istanza dell' effettivo proprietario, essere volturate a nome di quest' ultimo, sempreché risultino essere state presentate alla Segreteria generale straordinaria nei termini di legge.